Il decreto legge 189/2016, all’articolo 48, (in vigore dal 19 ottobre 2016) dispone la sospensione del pagamento della tassa automobilistica dovuta a partire dal 19 ottobre 2016 (quindi per le annualità 2017, 2018, 2019), e la possibilità di versarla in ritardo, senza sanzioni ed interessi, con la facoltà aggiuntiva di rateizzazione dell’importo fino ad un massimo di 120 rate (e pagamento della prima rata entro il entro il 15 gennaio 2020 così come stabilito dal decreto legge 111/2019).
Dunque, il beneficio non si estende alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2015 e 2016.
18 Dicembre 2019 · Giorgio Valli
Ho anche un altro problema: ho stupidamente tenuto ferma l’auto prima di venderla senza sospendere bollo eccetera. Quindi dovrò versare anche i bolli 2017 e 2018 questi rientranti nella sospensiva sisma, però mi hanno detto che non posso rateizzare fin tanto che non mi arriva l’accertamento, ma se i termini scadono il 15 gennaio 2020, come faccio?
Per aderire alla rateizzazione in questione, i contribuenti interessati devono eseguire entro il 15/01/2020 il versamento della prima rata. Le successive rate andranno versate entro il 15 di ogni mese.
Detti pagamenti rateali devono essere eseguiti esclusivamente sul c/c postale n. 9605 intestato a Regione Marche Tasse Auto avendo cura di riportare tutte i dati utili per consentire l’aggiornamento dell’archivio tributario delle tasse automobilistiche.
E’ necessario, pertanto, utilizzare un bollettino postale per ogni targa e per ogni anno tributario (esclusi il 2015 e il 2016), per ognuna delle rate da pagare (non sono ammessi pagamenti cumulativi). La causale di versamento dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
– targa del veicolo interessato
– scadenza periodo tributario (es. 12/2017)
– il numero della rata per il quale si esegue il pagamento (esempio: 1° rata SISMA).
La rateizzazione a cui si riferiscono probabilmente gli addetti interpellati è quella che si può richiedere dopo la notifica dell’ingiunzione fiscale relativa agli anni 2015 e 2016 che, come precisato, non rientrano nel beneficio. Per pagare e rateizzare l’annualità 2016 (l’ingiunzione per l’anno 2015 le è già stata notificata), in altre parole, dovrà attendere l’atto di riscossione coattiva, che, naturalmente, ingloberà anche interessi e sanzioni di ritardato versamento.
18 Dicembre 2019 · Andrea Ricciardi