Requisiti necessari alla riduzione del 50% della Tassa Automobilistica (Bollo auto) per i veicoli di interesse storico


Bollo auto - tassa automobilistica





Sono residente in Piemonte, proprietario di una BMW immatricolata nell’Aprile 1999: Il mio bollo aveva come scadenza di pagamento il 31/01/19, ho chiamato la regione e, considerando la mia volontà di iscrivere l’auto all’ASI e che la situazione non era ancora chiara mi hanno invitato ad attendere.

Nel mese di Febbraio ho iscritto l’auto pagando l’ASI, il 29 Marzo viene rilasciato l’attestato ASI che però mi è stato consegnato ad inizio Giugno (!!!)

La regione Piemonte mi ha risposto che dal prossimo anno avrò diritto alla riduzione del bollo al 50% mentre quest’anno a dir loro devo pagarlo pieno perché al momento della scadenza non avevo ancora l’auto iscritta.

Di fatto la regione Piemonte sta facendo in modo di non dare alle auto di immatricolazione almeno ventennale il diritto alla esenzione poiché iscriversi all’ASI ed ottenere il certificato entro il 31 Gennaio è impossibile.

Pareri in merito? Volessi presentare un interpello è da presentare alla regione oppure all’agenzia delle entrate?

P.S. ho tentato di fare il login tramite Facebook ma mi è apparso il seguente errore “App non configurata: Questa app è ancora in modalità di sviluppo e non devi accedervi. Passa a un utente test registrato o chiedi le autorizzazioni a un amministratore dell’app”.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato) purché non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica, in tutte le regioni italiane.

Sempre in tutta Italia – per gli effetti della legge nazionale di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge 145/2018, articolo 1, comma 1048) – i motoveicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni (cosiddetti storici purché non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni) godono di una riduzione della tassa automobilistica pari al 50%, a condizione che siano in possesso del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) rilasciato dai registri ASI (Automotoclub Sorico Italiano), storico Lancia, italiano Fiat, italiano Alfa Romeo e storico FMI e che il possesso del certificato di rilevanza storica sia riportato sulla carta di circolazione.

In tutte le regioni italiane, i veicoli senza CRS annotato sulla carta di circolazione ma con attestazione di storicità ASI o FMI sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.

Pertanto, non le resta che verificare che dall’ASI le sia stato rilasciato il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) e che tale certificato risulti annotato sulla carta di circolazione della sua BMW del 1999. Altrimenti potrà solo contestare il diritto ad ottenere uno sconto del 10% sull’importo pieno della Tassa Automobilistica.

Intanto, grazie della segnalazione: ci attiveremo appena possibile per tentare di risolvere il problema.

22 Giugno 2019 · Giuseppe Pennuto

Appena ricevuto il certificato dell’ASI ho provveduto immediatamente alla trascrizione in motorizzazione, avvenuta il giorno 11/06/2019

Ora la domanda più specifica e questa: la data del rilascio del CRS rientra nei 60 giorni ma la trascrizione no perché l’ASI non mi ha spedito in tempo il certificato.

Ho trovato questo estratto della risoluzione “Val la pena di sottolineare che nella fase di prima applicazione della norma agevolativa l’azione dell’ente impositore deve essere improntata all’osservanza dei principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; pertanto le regioni, oltre ad assumere ogni idonea iniziativa volta a consentire la completa ed agevole conoscenza delle novità introdotte dalle norme in esame al fine di permettere ai contribuenti il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, dovranno riconoscere l’agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni prescritto dall’art. 3, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000. Occorre, infatti, considerare che l’annotazione relativa al riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione dei veicoli costituisce un adempimento che non era stato mai richiesto in precedenza, per cui molti contribuenti non solo al 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 1048, della legge n. 145 del 2018 – ma anche al 31 gennaio 2019 – data della prima scadenza della tassa – potevano non essere ancora in possesso di una carta di circolazione contenente la prescritta attestazione”
A questo punto ho qualche possibilità di chiedere la riduzione anche per l’anno in corso? Potrebbe servire qualcosa un interpello?

Di fatto e praticamente per un abitante del Piemonte la cui auto è del 1999 quindi iscrivibile all’ASI da quest’anno era ed è quasi impossibile ricevere il certificato entro il 30 Marzo per provvedere alla successiva trascrizione in motorizzazione!

Le norme di legge da lei citate avrebbero senz’altro consentito di pagare la tassa automobilistica senza ulteriori aggravi per il ritardo, con riduzione al 50% dell’importo dovuto, una volta ottenuta la trascrizione del Certificato di Rilevanza Storico sulla carta di circolazione entro il 30 marzo 2019.

Il suo disappunto è comprensibile e ampiamente giustificato, tuttavia credo che, considerate le esigenze di cassa che hanno le Regioni, non ci sia spazio per chiedere ed ottenere una deroga. Quello che mi sembra sia stato concesso, anche se informalmente, è la non applicabilità della sanzione per il ritardato pagamento della tassa automobilistica in scadenza il 31 gennaio.

Un ricorso amministrativo in autotutela può essere comunque presentato alla Regione Piemonte, ma solo dopo aver effettuato il pagamento della tassa intera, senza incorrere in ulteriori ritardi, per tentare di ottenere il rimborso del 50% di quanto versato.

22 Giugno 2019 · Ludmilla Karadzic


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