Pagamento del bollo auto richiesto dopo anni dalla Regione Piemonte – Non dovrebbe essere prescritto?


Bollo auto (tassa automobilistica) prescrizione e decadenza





Mi è arrivata una notifica per dei bolli da pagare ma risalenti anche al 2010-2011. Io sono in Piemonte, come funziona? Posso non pagarli?

L’articolo 5 (comma cinquantunesimo) del decreto legge 953/1982, stabilisce che il diritto al recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha altresì ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione, mentre l’eventuale notifica al debitore (entro il triennio successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica) di un avviso di accertamento non immediatamente esecutivo a cura degli uffici regionali preposti alla riscossione, comporta necessariamente che la successiva notifica della cartella esattoriale debba essere perfezionata (in coerenza con quanto disposto dalla lettera c, articolo 25, del dpr 602/73) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (ovvero decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’accertamento non immediatamente esecutivo senza che il debitore abbia provveduto all’impugnazione dell’atto o al pagamento del bollo auto).

Questa è la normativa vigente e la giurisprudenza più significativa sulla tassa automobilistica.

Tuttavia, per poter analizzare compiutamente la situazione e non avviare un’azione giudiziale che potrebbe essere definita temeraria, è indispensabile recarsi presso gli uffici regionali preposti alla gestione del pagamento della tassa automobilistica e chiedere copia degli eventuali avvisi di accertamento (o comunicazioni equipollenti) che le sono stati notificati, anche per compiuta giacenza; dal momento che questi atti farebbero protrarre da altri due anni il termine utile per la notifica di una cartella esattoriale.

Il suo caso è ancora più complicato per il fatto che la Regione Piemonte, con una legge regionale più volte censurata in Corte di cassazione, pretenderebbe di estendere da 3 a 5 gli anni (successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento) in cui poter richiedere il versamento del tributo.

Concludendo: per accertare il diritto a non pagare bisogna comunque presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) competente per territorio, eccependo l’intervenuta prescrizione della tassa. Magari con il supporto di una Associazione di consumatori per evitare di dover versare una parcella troppo onerosa (rispetto all’importo contestato) ad un professionista (dottore commercialista, avvocato tributarista, consulente del lavoro, ragioniere, perito commerciale) abilitato a trattare il contenzioso tributario per conto del cliente.

Per poter presentare ricorso, il carteggio difensivo va integrato con la richiesta di accesso alla documentazione eventualmente inviata, nel tempo, al ricorrente dalla Pubblica Amministrazione regionale.

1 Settembre 2017 · Patrizio Oliva


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