Bolli auto, chiarimenti sulla prescrizione triennale

In generale, per interrompere i termini di prescrizione, il creditore deve notificare al debitore una comunicazione formale.












Avrei bisogno di alcuni chiarimenti per quanto concerne la prescrizione dei bolli auto non pagati.

1) per bloccare la prescrizione è sufficiente una semplice lettera (come quelle che avvertono accertamento della violazione di versamento della tassa bollo) o sono necessari altri atti che comprovino il ricevimento?

2) la prescrizione come si deve far valere (racc ar pec o altro)?

3) Un decreto ingiuntivo non opposto fa decadere la prescrizione verificatasi per certe annualità e fa partire un nuovo termine di prescrizione del diritto (quindi per il bollo tre anni)?

In generale, per interrompere i termini di prescrizione, il creditore deve notificare al debitore una comunicazione formale.

La modalità più comune di notifica è quella dell’invio al debitore di una raccomandata A/R.

La motivazione è semplice. Nel momento in cui il debitore invoca il decorso del termine prescrizionale, il creditore deve essere in grado di documentare che gli ha notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Addirittura, per evitare che il debitore possa eccepire che nella busta recapitata con raccomandata A/R non c’era alcun documento, il creditore, molto spesso, inoltra al debitore la stessa comunicazione piegata, senza inserirla in busta (piego).

La tassa automobilistica (bollo auto) è un tributo locale (regionale) e come tale la riscossione coattiva può iniziare con la notifica al debitore di una ingiunzione fiscale o di una cartella esattoriale (la Regione non ricorre per decreto ingiuntivo).

La notifica al debitore dell’ingiunzione fiscale o della cartella esattoriale, deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la tassa andava pagata. Quello appena indicato è un termine di decadenza.

La Regione può anche notificare (sempre con raccomandata A/R) un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la tassa automobilistica doveva essere pagata. In questo caso, la successiva notifica al debitore della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale deve essere effettuata, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (trascorsi cioè i 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento senza che il debitore abbia ottemperato).

Una volta che la cartella esattoriale (o l’ingiunzione fiscale) è stata notificata al debitore e passati 60 giorni canonici in cui egli non paga, cominciano a decorrere i termini di prescrizione del diritto al rimborso del credito.

Per la cartella esattoriale originata da debiti erariali (Irpef, IVA, IRAP, ecc.) la prescrizione è lunga o decennale. Per la cartella esattoriale (o l’ingiunzione fiscale) originata da tributi locali, la prescrizione è quinquennale (o breve).

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15 Ottobre 2014 · Ludmilla Karadzic