DOMANDA
Nell’eventualità che non si fosse in grado di pagare le bollette energetiche, vorrei sapere quali sono i tempi per il distacco, il recupero forzato ed in caso per la prescrizione.
Potete aiutarmi?
RISPOSTA
Cosa succede se non si pagano le bollette di acqua, luce, gas o telefono, cosa prevede la legge per la riscossione: facciamo un po’ di chiarezza.
Una volta accertato l’omesso pagamento di una bolletta, la società fornitrice è tenuta ad inviare all’utente una diffida con raccomandata a/r in cui lo informa del debito.
Non è sufficiente la comunicazione dell’insoluto contenuta nella bolletta successiva, in quanto la stessa viene spedita tramite posta ordinaria e, quindi, non garantire la prova dell’avvenuto ricevimento della diffida stessa.
Nella diffida, la società deve garantire all’utente un termine entro cui pagare e sanare la morosità.
In caso di inadempimento, la società è legittimata a sospendere l’erogazione del servizio.
La sospensione implica che, in caso di successivo pagamento, l’utenza viene ripristinata in automatico (di solito, entro 48 ore); non c’è quindi bisogno di stipulare un nuovo contratto”.
Ma se il mancato pagamento riguarda l’utenza elettrica, il fornitore deve, prima di sospendere l’erogazione del servizio, effettuare una riduzione graduale della potenza dell’energia.
La sospensione dell’utenza però non può essere disposta se l’utente ha presentato, nel frattempo, una contestazione scritta alla società fornitrice e, subito dopo di essa, un ricorso all’Autorità Garante (che oggi è, per la luce, l’acqua e il gas, l’Arera).
In tal caso, sarà prima necessario attendere che il procedimento venga concluso.
Se, nonostante la diffida scritta, l’utente non paga la bolletta, la società fornitrice attiva la procedura di riscossione.
Questa si basa su una prima fase in cui la società presenta al giudice del luogo ove l’utente è residente una richiesta di decreto ingiuntivo che poi viene notificata al debitore tramite l’ufficiale giudiziario.
Questi, dal momento in cui ne prende visione, ha 40 giorni di tempo per pagare o per fare opposizione avviando, in questo secondo caso, un giudizio civile vero e proprio. Nel corso di tale processo, la società creditrice dovrà dimostrare l’esistenza e la fondatezza del proprio diritto. La causa necessita dell’assistenza di un avvocato.
Se l’utente non paga né fa opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e la società fornitrice può passare alla successiva fase esecutiva: il pignoramento dei beni del debitore.
Il pignoramento potrebbe riguardare i beni mobili (quelli detenuti in casa dall’utente intestatario del contratto, il conto corrente bancario, il quinto dello stipendio o della pensione e, per debiti di entità rilevante, anche la stessa casa)”.
Tuttavia, è molto improbabile che, per crediti di entità di basso importo – come di solito sono quelli relativi alle utenze – la società fornitrice proceda per le vie giudiziali.
Il più delle volte, si limita a inviare più di una diffida scritta al debitore e a farlo contattare dai call center di recupero crediti.
Questi ultimi non possono fare altro che telefonare al moroso, non potendo azionare le vie legali (in quanto soggetti esterni)”.
E’ possibile contestare la fondatezza di una bolletta.
Se i consumi dovessero risultare esorbitanti, per avviare la procedura “è necessario inviare prima una lettera scritta di contestazione, anche tramite fax.
A seguito della stessa, se l’istanza dell’utente non viene accolta, bisogna avviare una procedura di conciliazione presso l’Arera, l’Autorità Garante.
Solo all’esito di questa, se non si riesce ad ottenere quanto sperato, si può ricorrere al giudice tramite il proprio avvocato.
Ma quando cadono in prescrizione le bollette?
La bolletta della luce si prescrive in due anni; la bolletta del gas si prescrive in due anni; la bolletta dell’acqua si prescrive in due anni; la bolletta del telefono si prescrive in cinque anni, ricorda La Legge per Tutti, “una volta scaduti tali termini, senza che in tale arco di tempo siano mai giunte diffide scritte, il debitore è definitivamente libero da ogni obbligo di pagamento”.
16 Marzo 2021 - Giovanni Napoletano
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