Blocco Naspi anticipata causa verifica inadempimenti esattoriali (articolo 48 bis DPR 602/1973)

La NASpI anticipata può essere pignorata solo per 1/5 dell'importo eccedente il minimo vitale (doppio della misura massima dell'assegno sociale)












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Dopo essere stato licenziato ho deciso di richiedere la NASpI anticipata per aprire la Partita IVA, cosa che ho fatto in data 24/02/2023 e darmi un altra alternativa di lavoro: la domanda di NASpI anticipata, presentata il 08/03/2023 è stata accolta ma il pagamento si trova in stato di blocco (08/05/2023) per verifiche dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).
Possono trattenersi l’intera somma o solo 1/5 come accade per lo stipendio o la pensione?

L’articolo 48 bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR 602/1973 dispone che, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, l’INPS debba verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), affinché quest’ultima avvii le azioni esecutive finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo (pignoramento presso INPS della NASpI anticipata spettante al debitore esattoriale inadempiente).

Con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione.

L’indennità di disoccupazione, dunque, ha natura previdenziale: l’articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (o per giusta causa).

Peraltro, l’articolo 545 del codice di procedura civile, vigente dal 22 settembre 2022, prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente a due volte la misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

A partire dal primo gennaio 2023, l’importo massimo dell’assegno sociale è pari a 503,27 euro: pertanto la sola parte dell’anticipazione di indennità di disoccupazione che eccede i 1.006,54 euro (il doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti esattoriali.

Ne consegue che al massimo, il pignoramento dell’indennità di disoccupazione anticipata presso l’INPS potrebbe essere pignorata per un 20% dell’importo eccedente il minimo vitale (pari al doppio della misura massima dell’assegno sociale).

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23 Giugno 2023 · Patrizio Oliva

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