Benefici prima casa dopo separazione consensuale


Agevolazioni fiscali prima casa, mutuo - detrazione fiscale degli interessi passivi





Io e mia moglie stiamo attendendo il decreto di omologazione della separazione consensuale: abbiamo in comproprietà un appartamento comprato 3 anni fa con le agevolazioni fiscali prima casa e il mutuo è cointestato.

Abbiamo deciso di continuare a pagare le rate del mutuo al 50%.

Ho deciso di andare ad abitare in un altro comune in un appartamento di mia proprietà avuto in donazione e qui trasferirò la residenza.

Chiedo se ci saranno per me dei problemi fiscali riguardo alle agevolazioni fiscali di cui abbiamo usufruito. Potrò continuare a detrarre gli interessi del mutuo per la quota di mutuo che pagherò io?

Ci saranno problemi fiscali per l’altro coniuge?

Com’è noto, nella dichiarazione dei redditi possono essere detratti gli interessi passivi e gli oneri accessori per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i propri figli.

Per quanto riguarda le agevolazioni “prima casa” esse si perdono (con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa) se:

  1. l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto;
  2. non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.

Non sono contemplate, fra le norme che comportano la perdita del beneficio, il trasferimento della propria residenza altrove decorsi i diciotto mesi, nè l’assegnazione della casa al coniuge separato in virtù di un provvedimento giudiziale o di un accordo omologato dal Tribunale.

14 Febbraio 2015 · Ludmilla Karadzic


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