Con l’azione revocatoria l’Agenzia delle Entrate otterrebbe dal giudice la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di donazione: in pratica, potrebbe iscrivere ipoteca sulla casa di proprietà di suo figlio (che resterebbe di proprietà di suo figlio) nel caso in cui emergesse un credito da far valere nei confronti del donante.
Il codice civile e le leggi speciali (DPR 600/1973), almeno attualmente, non prevedono “azioni di rappresaglia e/o punitive” a carico del debitore esattoriale che ha portato a termine disposizioni patrimoniali finalizzate ad arrecare pregiudizio alla riscossione coattiva del concessionario della riscossione.
E, inoltre, come abbiamo già evidenziato, la casa donata resterebbe comunque nella proprietà del donatario il quale non potrebbe essere espropriato, a causa del vincolo ipotecario, se non possiede altri immobili e se nella casa, ricevuta in dono, vi risiede.
14 Gennaio 2018 · Lilla De Angelis