Quesito complesso: due mutui che chiamerò X e Y (stesso debitore, stessa banca) - Mutuo X debitore principale muore con nessun erede e fideiussore con ipoteca sulla propria casa che vende la propria casa alla propria figliə. Al rogito lə figliə emette due assegni circolari. Uno intestato alla banca per l'estinzione del debito e la cancellazione dell'ipoteca. L'altro assegno al fideiussore genitore. Entrambi incassano gli assegni. Lə figliə prende la residenza con la propria prole, fa cambio utenze e si stabilisce in questa casa. Muto Y: solito debitore defunto. Solito fideiussore e un terzo datore di ipoteca. Il solito fideiussore dopo la vendita della sua casa, versa alla banca alcune rate arretrate del mutuo Y. Non riesce più a pagare. Può il terzo datore di ipoteca intraprendere l'azione di revocatoria sull'atto di vendita del fideiussore? ...
Mio fratello ha aperto un mutuo ipotecario (60 mila euro per 20 anni) tre anni prima della morte di nostro padre: mio padre era terzo datore di ipoteca e fideiussore. Per estinguere il mutuo o fare una surroga o eventuale modifica è necessaria la successione? Io che sono erede con nostra madre, una volta fatta la successione, se dovessi chiedere un finanziamento a mia volta, subirei un terzo della rata di mio fratello come pendenza a mio carico? Esempio: Mio fratello paga 300€ mensili, io richiedo un finanziamento di 500€ mensili, un terzo della rata di mio fratello limiterebbe la mia disponibilità a 400? Grazie ...
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la prova del requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore, prevista quale condizione dell'azione revocatoria, può essere data con ogni mezzo e, quindi, anche con presunzioni. Nel caso specifico era stato accertato che i coniugi debitori avevano venduto il bene immobile di proprietà ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato; che il fratello di uno dei debitori era socio al 25 per cento della società acquirente; che quest'ultima, dopo l'acquisto, aveva lasciato i coniugi debitori nell'appartamento a distanza di dieci anni; che non vi era alcuna prova dell'avvenuto versamento del prezzo. Il giudici della Corte di cassazione, con la sentenza numero 1908/16, hanno ritenuto che il vincolo di parentela fra uno dei debitori ed il socio della società acquirente costituisse un'evidente dimostrazione, anche se presuntiva, della consapevolezza del pregiudizio da parte ...