Azione revocatoria del bonifico disposto dal debitore sul conto corrente del proprio coniuge


Azione revocatoria del bonifico disposto dal debitore sul conto corrente del proprio coniuge?





Chiedo gentilmente delle delucidazioni: un debitore che effettua un bonifico sul conto del coniuge è soggetto ad azione revocatoria? Ma nella pratica cosa succede? Il bonifico deve essere restituito o viene pignorato direttamente sul conto del coniuge?

L’azione revocatoria, qualora accolta dal giudice, comporta l’inefficacia dell’atto dispositivo del debitore e quindi, la somma può essere pignorata sul conto corrente del terzo destinatario del bonifico, come se fosse ancora nella disponibilità del debitore disponente. La norma prevista dal codice civile, di cui all’articolo 2901, non si applica nel caso in cui il terzo sia un creditore a cui il debitore abbia trasferito una somma per adempiere ad un debito scaduto.

L’azione revocatoria proposta dal creditore di un bonifico disposto dal debitore rappresenta, comunque, più un caso teorico che pratico, perché è difficile che un creditore ordinario possa conoscere gli estremi del bonifico, a meno che non si tratti di somme rilevanti e/o il creditore non sia, ad esempio, la Pubbica Amministrazione per cui agisce Agenzia delle Entrate Riscossione.

Comunque, ad ogni buon conto, quando è possibile, per il debitore è meglio prelevare in sequenza temporale piccole somme in contanti dal proprio conto corrente …

8 Maggio 2019 · Chiara Nicolai

Chiedo se, potendo essere un bonifico, soggetto ad azione revocatoria, pignorato sul conto del coniuge, se il coniuge ha 2 conti correnti e su quello dove è stata bonificata la somma è vuoto si può procedere anche sull’altro conto?

L’azione revocatoria ordinaria, il cui accoglimento da parte del giudice comporta l’inefficacia dell’atto dispositivo del debitore nei confronti del creditore – il quale può pertanto agire sul bene ceduto ad un terzo come se fosse ancora nella disponibilità del debitore – può consentire al creditore di promuovere nei confronti del terzo anche le azioni di risarcimento del danno o di restituzione della somma attribuitagli dal terzo (che configura un illecito arricchimento per il terzo) e ciò quand’anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente (Corte di cassazione sentenze 1968/2009).

Inoltre, l’interesse del creditore ad agire in revocatoria (cosiddetta risarcitoria) sussiste anche quando il bene oggetto dell’atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità del terzo, per essere stato da questo trasferito ad altri in epoca successiva alla trascrizione dell’atto di citazione del terzo in revocatoria. (Corte di cassazione 18369/2010)

8 Maggio 2019 · Simonetta Folliero


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