Azione revocatoria intrapresa dall’Agenzia delle Entrate in seguito ad accertamento irpef


Prescrizione azione revocatoria





Nell’azione revocatoria intrapresa dall’agenzia delle entrate per accertamento irpef non pagato, l’eventus danni ovvero la lesione patrimoniale va valutata al periodo di imposta 2011 cui si riferisce, oppure alla data della notifica dell’accertamento e della notifica della cartella esattoriale del 2015.

Sempre in tema di revocatoria ho letto che possono inserirsi nel giudizio altri creditori con interventi adesivi, ove ciò fosse possibile gli adesivi devono intervenire entro la prescrizione dei cinque anni oppure possono intervenire anche oltre la prescrizione?

L’eventus damni è il pregiudizio che può derivare alle pretese del creditore da un atto dispositivo del debitore (sul proprio patrimonio) di cui il creditore chiede al giudice la declaratoria di inefficacia.

Nel quesito proposto non c’è alcun riferimento all’elemento centrale di un’azione revocatoria, ovvero l’atto dispositivo che il debitore pone in essere sul proprio patrimonio.

11 Luglio 2018 · Roberto Petrella

Si tratta di azione revocatoria di atto di donazione da marito alla moglie perfezionato nel novembre 2013.

Probabilmente lei intende riferirsi al caso in cui il credito si formi successivamente all’atto dispositivo: agli effetti dell’azione revocatoria ciò ha poca importanza, dal momento che quando si tratta di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito (qualora si considerasse il sorgere del credito risalente al 2015, in occasione dell’emissione della cartella esattoriale) l’atto può essere soggetto a revocatoria in quanto ritenuto dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso.

Tuttavia è pacifico che, nella fattispecie, il credito sia maturato prima (con la notifica avvenuta nel 2011 dell’avviso di accertamento non opposto) del perfezionamento della donazione da marito a moglie (avvenuta nel 2013).

Il diritto del creditore a proporre azione giudiziale di revocazione dell’atto dispositivo del debitore si prescrive decorsi cinque anni dal momento in cui l’atto viene trascritto nei Pubblici Registri.

Per il resto, possono intervenire nella procedura di revocazione, impugnando l’eventuale sentenza di accoglimento, gli acquirenti a titolo oneroso del bene alienato dal debitore.

Infine, il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore procedente è stato soddisfatto.

11 Luglio 2018 · Simone di Saintjust


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