Azione esecutiva ulteriore su pensione già gravata da precedente pignoramento e da cessione del quinto – Quanto potrà prelevare il creditore procedente?


Minimo vitale, pignoramento pensione





Percepisco mensilmente una pensione netta di 2 mila e 100 euro dai quali vengono dedotti 400 Euro mese a fronte di un PIGNORAMENTO a suo tempo concesso dal TRIBUNALE, e 300 Euro mese a fronte di cessione volontaria di 1/5 a favore di una FINANZIARIA. Ad oggi quindi mi vengono mensilmente accreditati 1.400 Euro netti mensili. Un ulteriore CREDITORE ha notificato, sia al sottoscritto che all’Ente Pensionistico una nuova richiesta di PIGNORAMENTO sulla pensione ed è stata fissata l’ UDIENZA al 30 Gennaio 2018. Domande : 1. – Per quest’ultimo CREDITORE esiste ancora possibilità e spazio per vedersi riconosciuta ed accettata la sua RICHIESTA ? 2 – Se SI’ di quanto sarebbe l’importo ? 3 – Nei prossimi mesi di Novembre – Dicembre 2017 e Gennaio 2018 e cioè sino alla data fissata per l’UDIENZA, l’Ente Pensionistico sarà obbligato e tenuto a congelare e trattenere le somme di 1.400 Euro mensili netti?

Manca un’informazione essenziale, ovvero la natura del credito azionato: se essa sia ordinaria (promossa cioè da privati, banche o finanziarie) esattoriale (ovvero avviata per il recupero dei crediti dovuti alla Pubblica amministrazione) o alimentare (intentata da familiari cui lei è tenuto a prestare alimenti oppure in seguito a disposizioni giudiziarie riconducibili all’obbligo di mantenimento per coniuge separato, divorziato o per i figli).

Procederemo, pertanto, con una panoramica informativa generale, cercando di particolarizzarla per la situazione specifica da lei riportata.

Dunque, la pensione può essere pignorata solo per la parte eccedente il cosiddetto minimo vitale, pari al massimo importo erogabile per l’assegno sociale, aumentato della metà: in soldoni, possiamo affermare che, attualmente, il minimo vitale si aggira intorno ai 650 euro (euro più, euro meno). Dunque la parte pignorabile della pensione da lei percepita è all’incirca di 1450 euro.

L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che il simultaneo concorso gravante sulla pensione, per pignoramenti riconducibili a crediti ordinari, esattoriali ed alimentari nonché alla cessione del quinto, non può estendersi oltre la metà di quanto percepito dal debitore esecutato (non ci si riferisce somma accreditata dall’INPS in banca, ma al rateo mensile al netto degli oneri fiscali e al lordo di pignoramenti di qualsiasi natura e cessioni del quinto in corso). La metà della sua pensione è di 1.050 euro mentre cessione e pignoramento già azionato impegnano in tutto 700 euro.

Ci sarebbe capienza per ulteriori pignoramenti concorrenti per 350 euro. Ma.

Se l’ultimo creditore procedente è un privato, una banca o una finanziaria, questi non potrà prelevare alcunché, dal momento che il massimo pignorabile (da più creditori concorrenti o succedutisi nel tempo) per debiti di natura ordinaria è il 20% della quota pignorabile della pensione (290 euro nel caso di cui si discute); sulla sua pensione, infatti, insiste già un pignoramento di 400 euro di natura ordinaria, che supera il massimo pignorabile di 290 euro, poichè al tempo dell’esecuzione non era ancora stata quantificata, dal legislatore, l’entità del minimo vitale. Il creditore procedente per il recupero di partite debitorie di natura ordinaria dovrà, quindi, pazientemente attendere che chi lo ha preceduto nell’azione esecutiva di pignoramento della pensione, risulti integralmente soddisfatto nella pretesa, prima di poter beneficiare di un prelievo mensile di 290 euro.

Se l’ultimo creditore procedente è una pubblica amministrazione, il prelievo sarà commisurato ancora al 20% della parte eccedente il minimo vitale (il 20% di 1450 euro è pari a 290 euro). Tuttavia, qualora per la PA agisse l’Agenzia delle entrate-riscossione e il credito fosse riconducibile a imposte sul reddito non versate, in forza dell’articolo 72 ter del dpr 602/1973 che si occupa, in particolare, di limiti di pignorabilità esattoriale delle retribuzioni percepite da lavoratori dipendenti, il prelievo potrebbe essere limitato al 10% del quota pignorabile della pensione, vale a dire 145 euro. Scrivo potrebbe, in quanto l’estensione dell’articolo 72 ter del DPR 602/1973 alle pensioni è solo una prassi, considerando che la normativa citata si occupa esclusivamente di stipendi (essendo le pensioni già tutelate con l’istituzione del minimo vitale). Tutto dipenderebbe dalla richiesta presentata al giudice dal Concessionario.

Se, infine, il creditore procedente agisce in forza di crediti alimentari (per l’applicazione dell’articolo 433 del codice civile o di una eventuale sentenza di separazione/divorzio), il pignoramento potrà estendersi fino a 350 euro (l’intera capienza pignorabile). L’entità dipenderà dal decidente, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da questi delegato.

10 Ottobre 2017 · Ludmilla Karadzic


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