Avviso di pagamento notificato da Equitalia Giustizia e presunta omessa notifica del Decreto ministeriale


Prima di iscrivere a ruolo il credito insoddisfatto, Equitalia Giustizia notifica al debitore un avviso di pagamento da effettuarsi entro trenta giorni





Mi è stato regolarmente notificato un avviso di pagamento per debiti di giustizia, da eseguirsi entro 30 giorni: il problema è che non mi è stato precedentemente notificato il decreto che sanciva questo debito e non sono stato messo nelle condizioni di oppormi immediatamente al decreto in questione a causa di questa mancata notifica. Come procedere a questo punto, per fare valere questo mio diritto al contraddittorio, costituzionalmente garantito?

In assenza di informazioni più dettagliate (che qui non sono state fornite) presumiamo che l’avviso di pagamento non sia stato notificato da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) e che non sia stata precedentemente notificata una cartella esattoriale, dal momento che non esistono avvisi di pagamento notificati da AdER che richiedano il pagamento entro il termine di 30 giorni.

Il presunto debitore, allora, per non perdere inutilmente tempo e soldi in parcelle e contributi unificati, deve innanzitutto verificare se, per caso, l’atto presupposto non sia stato regolarmente notificato da Equitalia Giustizia (che, per conto del Ministero della Giustizia gestisce i suoi crediti) per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale, in occasione di una temporanea assenza, dal luogo di residenza, del destinatario.

Allo scopo il debitore deve effettuare accesso agli atti presso Equitalia Giustizia, richiedendo copia della relata di notifica dell’atto presupposto (eventualmente) avvenuta prima della notifica dell’avviso di pagamento.

Tuttavia, qui va precisato che l’articolo 248 del DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dispone che per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso dal Ministero, il competente concessionario (Equitalia Giustizia, notifica alla parte debitrice, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto.

Quindi dalla lettura del regolamento, non ci sembra (ma potremmo sbagliare) che la notifica dell’avviso di pagamento da parte di Equitalia Giustizia al debitore giudiziario, debba essere preceduta dalla notifica, allo stesso, del Decreto di pagamento.

Il debitore giudiziario può, però, assumere le necessarie e più dettagliate informazioni sull’eventuale omessa notifica del decreto presupposto all’avviso di pagamento, utilizzando il form a cui si accede in fondo a questa pagina, dopo aver spuntato il flag relativo all’autorizzazione per il trattamento dei dati personali.

Anche qualora, come noi crediamo, non si fosse verificata l’omessa notifica dell’atto presupposto all’avviso di pagamento, il debitore giudiziario potrà comunque opporsi, nel merito e/o contestando l’importo dell’avviso di pagamento notificato da Equitalia Giustizia, presentando ricorso di opposizione al Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile (Ordinanza della Corte di Cassazione 13442/2020).

19 Novembre 2023 · Lilla De Angelis


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