Avviso di Liquidazione Esecutivo?


Quando l'Agente della riscossione riceve in carico le somme dell'accertamento esecutivo è tenuto a darne avviso al contribuente tramite raccomandata.





In data 11/10/2011 ho ricevuto un avviso di Liquidazione dalla Agenzia delle Entrate riguardante la revoca delle Agevolazioni Prima Casa (con relativa sanzione).

Siccome sono intenzionato a presentare ricorso, la persona che mi assiste mi ha consigliato di non fare nulla fino alla ricezione della cartella di pagamento che (mi disse) e’ in effetti l’atto impugnabile.

Ora, da una serie di ricerche sul web sono venuto a conoscenza della nuova legge n. 111 del 15 luglio 2011 (ben discussa anche su questo forum) che vede gli avvisi di Accertamento diventare esecutivi dal 01/10/2011. E il mio atto contiene tutte le caratteristiche previste dalla legge (irrogazione sanzioni, avviso di pagamento entro i 60 gg, eccetera).

La mia prima domanda, probabilmente banale, e’ se un avviso di liquidazione e’ in effetti un avviso di accertamento, cioe’ se tale legge si applichi al mio caso?

Posto che quanto sopra sia corretto, vorrebbe dire che sono stato male avvisato e che ora mi trovo nella situazione di potermi aspettare l’intervento di Equitalia da un momento all’altro …

In base sempre alla 111/2011, vedo pero’ che il tempo utile affinche’ Equitalia inizi le procedure forzate e’ il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica; il che mi fa pensare che e’ un po’ un vantaggio per chi si trova nella mia situazione.

Sono residente all’estero, e non ho alcun bene aggredibile in Italia. Tra l’altro le convenzioni in vigore tra Italia e UK non coprono il recupero dell’IVA, percio’ anche un eventuale procedura internazionale non sarebbe perseguibile.

L’unica mia preoccupazione e’ l’eventuale eredita’ che ricevero’ un giorno (lontano) da mia madre, ma ammesso che nulla accada entro il 31/12/2013, dovrei ritenermi libero dalla mano di Equitalia?

Quando l’Agente della riscossione riceve in carico le somme dell’accertamento esecutivo è tenuto a darne avviso al contribuente tramite raccomandata.

Una volta inviata questa comunicazione, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).

Nel suo caso la comunicazione verrà inoltrata all’AIRE. Questo vuol dire iniziare la procedura di escussione coattiva. Che potrà essere completata nel termine di dieci anni. E, qualora tale tempo non fosse sufficiente per escutere l’eredità di sua madre, uno stipendio percepito in Italia, un immobile acquistato o anche una futura vincita al lotto, ad Equitalia basterà notificarle un “promemoria” per rinnovare i termini prescrittivi.

In sintesi, non credo proprio, a meno di un clamoroso infortunio da parte dell’esattore, che lei potrà mai ritenersi libero dalla mano di Equitalia, se non nel non invidiabile stato di cittadino nullatenente.

16 Luglio 2012 · Ludmilla Karadzic


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