Mi riferisxo alla domanda su come posso io provare che il postino mi ha lasciato la cartolina invito nella mia cassetta postale: praticamente non ho nessuna possibilità. Mi viene data la seguente risposta: “Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24.9.1998 l’automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna”.
Orbene, dai documenti richiesti ed estratti in copia presso il comando di polizia municipale risulta tutto regolare, solamente che avviso di deposito della comunicazione di avvenuto deposito, ovvero la seconda raccomandata AR non risulta firmata dal destinatario, così come non risulta annotato in nessuna delle ricevute il rifiuto. La domanda è il procedimento di notifica si è concluso regolarmente? é possibile al GdP?
Sussistono sicuramente i presupposti per un ricorso, nella speranza di trovare un “giudice a Berlino” che cominci a sanzionare la pratica scorretta, messa in atto dagli uffici postali, di vanificare la tutela rappresentata dall’invio della raccomandata informativa sulla giacenza.
L’eventuale irreperibilità del destinatario, anche in coincidenza del tentativo di consegna della seconda raccomandata, dovrebbe essere annotata.
In questa evenienza, il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto pur risultando reperibile, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’annotazione non veritiera nella relata non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell’agente postale” (v. Cass. 22.11.2006, n. 24852; cfr. Cass. 23.7.2003 n. 11452; 1.3.2003, n. 3065).
9 Agosto 2012 · Ludmilla Karadzic