Avvisi di accertamento fiscali via posta elettronica certificata – Possono essere inoltrati anche ad un comune cittadino dotato di PEC?


Avviso di accertamento





Due domande:
1. Il servizio di avviso SMS, tanto pubblicizzato, riguarda anche gli avvisi di accertamento? (Si parla genericamente di comunicazioni).
2. E’ possibile chiedere la notificazione degli atti dell’agenzia delle entrate ad un indirizzo pec, per un comune cittadino?
Dalla lettura del attuale versione della art. 60 lettera f del DPR. 600/73, sembrerebbe di si (almeno a partire dal 1° luglio ca). Tuttavia io non sono esperto della materia, né di leggi.

Nelle more della piena operativita’ dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione puo’ essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all’articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell’articolo 149-bis del codice di procedura civile (1). ”

Quello da lei riportato è l’articolo 7 quater, comma 6, del decreto legge 193/2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) con il quale vengono apportate modifiche all’articolo 60 del dpr 600/1973.

Il comma 7 prosegue precisando che Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1º luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dalla lettura del dispositivo sembra chiaro che dal primo luglio 2017 il cittadino potrà chiedere la notifica di qualsiasi atto della PA (e quindi anche gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) alla casella di posta elettronica certificata di cui si sarà dotato.

Per quel che riguarda il servizio di avviso SMS, al momento, il canale viene utilizzato per comunicazioni in chiave di compliance fiscale, ovvero per aiutare i contribuenti a rendersi conto per tempo di eventuali errori in dichiarazione, di un rimborso in arrivo o dell’imminente scadenza di un pagamento.

Il servizio di avviso SMS viene utilizzato anche per segnalare problematiche relative alla notifica di un avviso di accertamento (eventuale assenza del destinatario e giacenza dell’atto nell’albo pretorio comunale o nell’ufficio postale).

4 Gennaio 2017 · Paolo Rastelli


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