Autotutela respinta


Innanzitutto va verificato se ancora ci sono i termini per l'impugnazione.





Ho presentato un’ istanza in autotutela contro una ingiunzione di pagamento inviatami dalla Società incaricata dell’accertamento e riscossione Tarsu chiedendo l’applicazione delle sole sanzioni ridotte e l’annullamento quindi degli ulteriori interessi,sanzioni e spese di esazione inflittami, perché hanno considerato “consegnata per compiuta giacenza” la raccomandata contenente l’ avviso di accertamento da me mai ricevuto e per il quale non mi è stata inviata la raccomandata informativa della giacenza.

La loro risposta, velocissima, è stata la seguente:
“con la presente mail riscontro la Sua del 10/05/2012 per comunicare che “le formalità stabilite dalla Legge” sono state correttamente osservate in primisi da Noi come ufficio nella notifica dell’atto di accertamento e poi dall’Ufficio Postale. Se non ritiene corretto questo operato può adire le vie legali nei confronti dello stesso Ufficio Postale. Con la presente siamo a confermare la validità dell’atto da Lei ricevuto.”

Sono molto delusa, per il solo fatto di essere dalla parte del più forte si ostinano a proclamare una correttezza che non hanno avuto e addossano anche la responsabilità alle Poste (se facessero il loro lavoro seriamente saprebbero che le Poste danno questo servizio per le raccomandata AG ( Atti Giudiziari) e quindi se avessero utilizzato il servizio giusto avrebbero tutelato il mio diritto di sapere. Ma già, dimenticavo che il loro incasso è in proporzione a quello che riescono a recuperare.

Questo sopruso mi fa infuriare … se poi penso che loro sono convinti di essere nel giusto.

Quindi, come posso procedere ? A che spese vado incontro?

Ho letto dell’esistenza di un Garante del Contribuente che ha il compito di verificare le irregolarità, le scorrettezze, le disfunzioni o qualsiasi altro comportamento che possa pregiudicare il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione finanziaria ed il cittadino. Secondo Voi, potrebbe valere la pena di tentare anche questa strada prima di procedere?

Innanzitutto va verificato se ancora ci sono i termini per l’impugnazione. Termini che partono dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento, non vengono in alcun modo sospesi dalla procedura di autotutela e si chiudono dopo sessanta giorni.

Se è ancora possibile ricorrere alla CTP di competenza, le suggerisco di rivolgersi ad una associazione di consumatori presente nella sua città. In alternativa l’ADUC fornisce il servizio di assistenza online “Scrivimi un ricorso” a costi accessibili e con un altissimo livello di professionalità e serietà.

15 Maggio 2012 · Marzia Ciunfrini


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