Autofattura elettronica con codice TD27

Nell'’autofattura elettronica TD27 cedente/prestatore e il cessionario/committente devono coincidere


DOMANDA

Se un’impresa edile ha emesso autofattura TD27 deve registrarla solo nel registro vendite? Quindi l’iva la versa e non la recupera?


RISPOSTA

L’autofattura TD27 viene utilizzata quando sono in essere cessioni di beni e prestazioni che esulano dall’esercizio di attività d’impresa (tipicamente operazioni di autoconsumo in cui alcuni beni vengono destinati dall’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore): per le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva bisognerà emettere un’autofattura elettronica indicando il tipo documento TD27 nella quale il cedente/prestatore e il cessionario/committente coincidono.

Da quanto esposto consegue che l’autofattura deve essere registrata sul registro iva/acquisti e contemporaneamente sul registro iva/vendite dell’impresa (oltre, naturalmente, al registro delle fatture emesse). La doppia registrazione in capo al medesimo soggetto (l’impresa) comporta la rilevazione e compensazione di Iva a credito e di iva a debito.


18 Dicembre 2024

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