Autocertificazione di comodato gratuito – possibile senza spostare la residenza?


Mi spiace, ma devo, purtroppo, deluderla: la soluzione da lei adottata non la tutela dalla notifica delle cartelle esattoriali.





Da due anni circa mio padre mi ha dato in comodato gratuito verbale un appartamento, precedentemente affittato a terzi: per tutelarmi non ho spostato la residenza anagrafica nell’appartamento in comodato ma l’ho lasciata presso la residenza di prima – in altra provincia, dove non vive più nessuno e ci sono lavori in corso da tempo (un cantiere, in pratica).Il motivo è che sono un artigiano autonomo ed ho diverse cartelle di Equitalia non pagate (cartelle mai ricevute ma di cui suppongo l’esistenza, a causa di tributi INPS non versati, etc, tutto per sopravvivere – la mia documentazione fiscale è tutta in ordine e non faccio 1 euro di nero!). Questa situazione mi ha permesso di poter vivere sereno per gli ultimi due anni, questa forma di irreperibilità infatti non mi ha fatto arrivare cartelle e quindi ha evitato altre forme di persecuzione esattoriale, di cui ben sappiamo il corso finale. Il problema ora sussiste a causa dell’IMU. Trascorsi due anni in cui l’apppartamento dove vivo risulta al Comune vuoto, mio padre mi ha chiesto di fornire l’autocertificazione di comodato d’uso gratuito per ottenere l’aliquota IMU più bassa. Scaricando il modulo di autocertificazione, però, ho notato come questa preveda la residenza anagrafica, che io non ho preso e che non intendo prendere. Ovviamente, prendendo la residenza anagrafica, il giorno dopo verrei sicuramente perseguitato da Equitalia e mi arriverebbero decine di cartelle esattoriali (e potrei smettere di campare me e la mia famiglia, a quel punto, perchè non posso permettermi di pagare niente; solo vivendo così mi posso procurare un minimo di sostentamento per me e per loro); non prendendola, mio padre si troverebbe a pagare l’aliquota IMU più alta come seconda casa non affittata. Vorrei consigli in merito sulla strada da percorrere. Abbiamo pochi giorni, dato che i due anni di “abbuono” per “lavori in casa” scadono il 1 Marzo. Grazie a tutti quelli che sapranno darmi buoni consigli.

Mi spiace, ma devo, purtroppo, deluderla: la soluzione da lei adottata non la tutela dalla notifica delle cartelle esattoriali. Tutte le cartelle esattoriali inoltrate all’indirizzo di residenza, dove lei risulta irreperibile, sono state notificate per compiuta giacenza all’ufficio postale o all’albo pretorio del comune.

Il vantaggio che ha ottenuto è solo quello di non vedere, eventualmente, l’ufficiale giudiziario presentarsi a casa sua per eseguire un pignoramento presso la residenza del debitore.

Anche sotto questo aspetto vanno precisate un paio di cose. La prima è che il pignoramento può essere eseguito anche presso il domicilio del debitore, se il creditore ne viene a conoscenza.

La seconda precisazione attiene la circostanza che l’esattore difficilmente avvia un’azione esecutiva, come il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, a meno che non ritenga di avere ottime possibilità di recuperare, in questo modo, oggetti di valore (quadri, pellicce, gioielli, oggetti d’antiquariato).

Ora se, anche dopo aver letto questo post, ritiene di voler mantenere la situazione così com’è, non le resta che versare a suo padre la differenza fra l’IMU dovuta per abitazione sfitta e quella invece dovuta per abitazione concessa ad un figlio con comodato gratuito. Non c’è altro da fare.

24 Febbraio 2014 · Simone di Saintjust


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