DOMANDA
Mio figlio ha compiuto da poco diciannove anni ed ha appena conseguito la patente, per cui vorrei regalargli un’auto usata per fare pratica e circolare in sicurezza.
E’ meglio comprarla da privato o in concessionario? A cosa devo stare attento?
RISPOSTA
Comprare un’auto usata può essere un’operazione conveniente, ma è bene fare attenzione in fase di acquisto per evitare problemi: ricordate di stare attenti sia agli aspetti “tecnici” come il contachilometri, ma anche a verificare se sono corrette tutte le informazioni in fase pre-contrattuale come le indicazioni sulla garanzia legale di conformità che sono una garanzia per eventuali difetti.
Ecco, allora, alcuni consigli utili per acquistare un’auto usata in sicurezza:
Preferire l’acquisto da un venditore professionista piuttosto che da un privato per un motivo molto semplice: in caso di problemi si applica il Codice del Consumo che prevede un regime di garanzie rafforzate agli articoli 128 e seguenti.
Tra concessionario, autosalone e officina meglio scegliere il concessionario che di solito è in grado di garantire un’organizzazione completa: non solo vendita, ma anche officina, assistenza e così via. Tuttavia non è sempre facile individuare i soggetti autorizzati dalle case, quindi è bene informarsi.
Nella scelta dell’auto bisogna tenere conto che non esiste una lista nera dei modelli da evitare. I veicoli moderni sono strutturati indicativamente per 350 mila chilometri di percorrenza e 18 anni di vita. Questo il loro ciclo di vita massimo. Quindi un’auto usata deve essere tenuta bene, con controlli regolari e così via. Per certi versi l’auto a benzina è più affidabile nel tempo.
Un ulteriore aiuto nella scelta dell’auto viene dalla norma UNC DOC 01, utile a verificare se il prezzo di vendita è davvero conveniente e se state acquistando da un venditore professionale (ma anche se acquisterete da un privato possiamo esservi di aiuto!). Leggi ABC acquistare un’auto con la norma UNC DOC 01
Se si acquista da un privato, una volta scelta l’auto da acquistare, attenzione che non siano presenti ipoteche e fermi amministrativi. Per scoprirlo, basta chiedere una visura al Pubblico registro automobilistico, il PRA. Si può farlo di persona, via Internet o attraverso le agenzie specializzate. Attenzione però, spesso passa del tempo tra il momento in cui Equitalia fa scattare le sue “ganasce” e la registrazione del fermo amministrativo da parte del PRA. Ed è in quest’intervallo che un privato può cercare di vendere la sua auto, approfittando appunto del fatto che il fermo non è stato ancora registrato. Chi compra un’auto sotto fermo lo eredita: cioè non può guidarla fino a che il vecchio proprietario non ha sanato la sua posizione. Inoltre è importante verificare il libretto di manutenzione. Un documento obbligatorio, previsto dal progettista, che deve riportare, in ordine progressivo, gli interventi effettuati negli anni.
In caso di difetti: se l’auto è stata acquistata da un professionista, l’acquirente ha diritto a quella che la legge chiama la Garanzia legale di conformità, che per legge dura 24 mesi. In questi due anni il compratore è garantito contro i difetti di conformità: ha diritto al ripristino delle condizioni di conformità del veicolo rispetto alla consegna, mediante riparazione. Se invece il danno è troppo grave o la riparazione troppo costosa per essere conveniente, si può arrivare anche alla risoluzione del contratto: l’acquirente restituisce la macchina, il venditore i soldi, meno il valore equivalente alla percorrenza fatta. Queste regole valgono anche se compro un’auto usata da un commerciante ma la garanzia può essere limitata ad un anno (deve essere scritto sul contratto, altrimenti vige la durata biennale).
Ricordiamo che il Codice del Consumo prevede una vera e propria gerarchia di rimedi ai difetti di conformità, che l’auto sia acquistata nuova o usata: eliminazione del difetto, riduzione del prezzo , sostituzione veicolo con uno identico, risoluzione del contratto.
Se il difetto riguarda un’auto acquistata da privati allora non vale il Codice del consumo, ma il Codice civile, per cui il venditore è tenuto a offrire all’acquirente un bene esente da vizi.
In caso di problemi il Foro competente è sempre quello del consumatore. Quindi se l’acquirente è di Milano e il venditore di Reggio Calabria il giudizio si terrà a Milano. Alcuni contratti di vendita possono avere la clausola che il foro competente sia quello del venditore: è una clausola vessatoria, proibita dalla legge. Chi la inserisce, va incontro a sanzioni.
La clausola vessatoria non annulla il contratto, ma se giudicata tale decade solo la clausola. Inoltre l’acquirente danneggiato ha diritto di rivolgersi all’Antitrust, la quale avvierà un’indagine, senza costi per il consumatore e il professionista sanzionato pagherà multe salate.
31 Marzo 2021 - Giovanni Napoletano
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