Ho sentito che l’Antitrust (AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è intervenuta per permettere ai consumatori che hanno avuto aumenti ingiustificati sulle bollette di ottenere i rimborsi dalle compagnie.
Come fare?
L’Antitrust ha denunciato costi nelle bollette di luce e gas aumentati più del dovuto, ma ora molti consumatori si chiedono come agire per tutelarsi e avere rimborsi o sconti nelle prossime bollette, per di più in un periodo di rincari straordinari dei prezzi dell’energia.
L’Unione nazionale consumatori (Unc) ha pubblicato una guida utile per fare il punto sulla situazione: di sicuro la vicenda non avrà sviluppi a breve termine, ma qualcosa si può fare.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato sette procedimenti istruttori – e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari – nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e gas naturale, che rappresentano circa l’80 per cento del mercato libero italiano.
I gestori coinvolti sono Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie. I provvedimenti si vanno ad aggiungere a quelli del 28 ottobre che coinvolgevano Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti.
La questione è rilevante, anche per il numero di consumatori coinvolti: l’Antitrust ha stimato in 2,6 milioni le utenze che avrebbero pagato di più a causa di adeguamenti contrattuali decisi unilateralmente dalle aziende che non sarebbero legittimi secondo la normativa vigente.
I consumatori interessati dai provvedimenti Antitrust sono i clienti del mercato libero di queste 11 società – quelle interessate dall’ultimo provvedimento, oltre a quelle segnalate dall’Antitrust il 28 ottobre scorso – sia della luce che del gas, che hanno ricevuto una lettera dopo il 1° maggio 2022, purché non spedita prima del 20 aprile 2022, in cui si comunicava una modifica del prezzo.
Bisogna fare attenzione alle parole usate nella lettera: anche se c’è scritto che la comunicazione non è da considerarsi come una modifica unilaterale del contratto, le seguenti espressioni utilizzate dai venditori in quelle lettere vi fanno rientrare negli aumenti ritenuti illegittimi:
- Un rinnovo delle condizioni economiche giunte a naturale scadenza;
- Una mera proposta di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale con le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dal cliente;
- Offerta a prezzo fisso scaduta;
- Prezzo applicato era giunto a scadenza;
- Proposta di rinnovo delle condizioni contrattuali a seguito di scadenza della validità delle condizioni economiche di fornitura;
- Che era già contrattualmente prevista la durata determinata di validità per prezzo applicato e giunto a scadenza.
Le uniche eccezioni possibili, come indicato nel comunicato stampa congiunto di Arera e Antitrust del 13 ottobre 2022, sono le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti, ossia i clienti che hanno avuta una variazione del prezzo che però era specificamente e puntualmente individuata nel contratto iniziale e, quindi, espressamente già conosciuta e accettata dal consumatore fin dall’inizio del rapporto contrattuale.
Ad esempio per chi aveva un contratto a prezzo variabile in cui l’aumento non dipende da una modifica del contratto, ad esempio da una modifica dello spread, ma da un rialzo nei mercati all’ingrosso dell’indice di riferimento a cui si era da sempre agganciati (ad esempio il TTF per il gas o il Pun per la luce), oppure perché è scaduto lo sconto che valeva solo per un anno e il nuovo prezzo era già indicato fin dall’origine del rapporto.
L’Antitrust ha ordinato a queste compagnie, entro 5 giorni di:
- Sospendere provvisoriamente “ogni attività diretta a comunicare e ad applicare la variazione o il rinnovo delle condizioni economiche dei contratti in scadenza, confermando, fino al 30 aprile 2023, le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte”;
- Comunicare “individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione delle nuove condizioni economiche inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche”.
- Entro 7 giorni dalla comunicazione le aziende possono presentare memorie difensive. È praticamente certo, però, che le compagnie non lo faranno. Piuttosto, per l’Unc è più probabile che facciano ricorso entro 60 giorni al Tar del Lazio chiedendo la sospensiva del provvedimento Antitrust e che, nella migliore delle ipotesi, attendano il pronunciamento del Tar prima di procedere.
Secondo quanto stabilito dall’Antitrust, i clienti delle 11 società coinvolte hanno diritto all’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ossia farsi riapplicare il vecchio prezzo.
Se nel frattempo avevano esercitato il diritto di recesso per via delle nuove condizioni peggiorative, ossia cambiato fornitore, hanno la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche, ossia di tornare dal vecchio fornitore con il vecchio contratto e il vecchio prezzo.
Attenzione, che mentre nel primo caso dovrebbero, in teoria, essere le compagnie stesse ad applicare fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedenti, nel secondo caso è una facoltà del consumatore farlo e quindi dovrà essere comunque lui a inoltrare apposita richiesta.
Chi si vuole tutelare subito dopo gli aumenti in bolletta deve inoltrare formale reclamo chiedendo, rispettivamente:
- Al suo venditore il ripristino delle precedenti condizioni di fornitura;
- Nel caso abbia nel frattempo cambiato venditore per via degli aumenti, può inoltrare reclamo al vecchio fornitore, chiedendo di tornare loro cliente, ai prezzi vecchi.
- Il reclamo deve essere fatto per iscritto e va inviato non alla sede legale della società ma al recapito appositamente indicato dal venditore in bolletta per i reclami. Deve contenere:
Il venditore deve rispondere entro 30 giorni solari dal giorno in cui ha ricevuto il reclamo scritto.
Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico pari a:
- 25 euro se la risposta arriva entro 80 giorni;
- 50 euro se arriva tra gli 80 e i 120 giorni;
- 75 euro se arriva dopo più di 120 giorni.
E’ evidente che se il consumatore ha avuto un aumento illegittimo ha anche diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito dal venditore o a un eventuale indennizzo per violazione della Carta dei servizi, ma è prematuro parlarne.
Ricordiamo, infatti, che attualmente non ci sono nemmeno condanne definitive dell’Antitrust, ma solo istruttorie.
Inoltre bisognerà attendere i pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato per poter decretare in via definitiva l’illegittimità di quanto fatto dalle 11 società.
Andrà poi chiarito da quando potrà scattare il diritto alla restituzione dei soldi, se da quando il cliente ha avuto l’aumento, se da quando si è pronunciato l’Antitrust e così via. Anche su questo il Tar potrebbe pronunciarsi.
16 Dicembre 2022 · Andrea Ricciardi
Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati
Questo post totalizza 145 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto
Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo FAQ page – Tutela del consumatore e risarcimento danni a persone e cose » Aumenti bollette – Ottenere i rimborsi. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic ponendo un quesito.