Dopo quanto tempo dalla notifica dell’atto di precetto è possibile notificare l’atto di pignoramento al datore di lavoro del debitore?

Pignoramento stipendio, precetto












Anni fa chiesi un prestito ad Agos che fin quando ho potuto ho pagato regolarmente poi avendo un’attività commerciale e con la crisi non ho più potuto fare fronte ai pagamenti e chiuso l’attività.

A novembre 2019 ricevo il decreto ingiuntivo da parte di italcapital con la richiesta di pagare 9 mila euro entro 40 GG cosa che non potevo assolutamente pagare.

Ieri 5/3/2020 ho ricevuto l’atto di precetto con l’intimazione a pagare entro 10 GG 10.550 euro poi si procederà al pignoramento

Oggi la mia situazione patrimoniale è un lavoro con contratto cococo con scadenza a giugno, un c/c sempre a zero e possiedo un’auto del 2006

Gentilmente chiedo innanzitutto in quanto tempo si potrà procedere al pignoramento.

E se il ricorrente e già a conoscenza della mia situazione lavorativa o prima di procedere dovrà richiedere l’autorizzazione per verificare la mia situazione lavorativa e il reddito

Nella fattispecie, già a partire dall’undicesimo giorno successivo alla notifica del precetto, in caso di inadempimento, il creditore può notificare l’atto di pignoramento dello stipendio al datore di lavoro del debitore.

L’articolo 481 del codice di procedura civile dispone che il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non è iniziata l’esecuzione: è probabile, pertanto, che quando notifica il precetto il creditore abbia già individuato il bene del debitore (lo stipendio) da pignorare.

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6 Marzo 2020 · Michelozzo Marra