Atto di pignoramento della pensione presso INPS e notifica di avvenuta iscrizione a ruolo

La notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento della pensione è una formalità prevista dall'articolo 543 c.p.c. modificato nel 2021












Premetto che sono pensionata Inps, ex dipendente pubblico con pensione di circa 1800 euro netti, cui grava un pignoramento presso terzi Inps da parte di una finanziaria, ossia dalla società che ha acquisito il debito. Prima di questa problematica godevo di un buon credito presso società le finanziarie. In seguito, per serie problematiche familiari ho dovuto accedere anche a un altro finanziamento, sempre da una finanziaria, che lo ha concesso. Nel contempo avevo un fido bancario, cui accredito la pensione, ma che non sono riuscita ad azzerare. La situazione attuale è questa: sulla pensione esiste già il suddetto pignoramento; non riuscendo a coprire le rate della seconda finanziaria ho inizialmente ricevuto solleciti, ricorsi in ingiunzione e infine un atto di pignoramento presso terzi da entrambi ossia dalla finanziaria e dalla banca per il fido scoperto. Entrambi i pignoramenti sono presso il terzi Inps, con le relative date dell’udienza presso il giudice. Inizio agosto mi è pervenuta una raccomandata da parte di un legale della finanziaria ossia dal Tribunale quale avviso di iscrizione a ruolo sia per la sottoscritta che per l’Inps. Ora, vorrei chiedere i seguenti chiarimenti: non conosco la motivazione della comunicazione di iscrizione a ruolo, datosi che è già stato fatto il pignoramento presso terzi; inoltre, assodato che entrambi i pignoramenti sono presso il terzi Inps, ed essendoci già un pignoramento in corso, come si svolgerà il recupero dalla pensione per le ultime due? Ringrazio per l’attenzione.

L’articolo 1 comma 32 della legge 206/2021, entrata in vigore il 24 dicembre 2021, ha modificato articolo 543 del codice di procedura civile che prevede, adesso, l’onere a carico del creditore procedente di notificare al debitore ed ai terzi pignorati, entro la data dell’udienza di comparizione, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento: questo il motivo per cui a differenza del precedente pignoramento della pensione, questa volta è stato notificato anche l’avviso di iscrizione a ruolo.

Per quanto riguarda il resto, i successivi pignoramenti della pensione, se azionati per crediti della medesima natura di quello avviato per il primo pignoramento presso INPS (per inciso, prestiti erogati da banche e finanziarie costituiscono crediti della medesima natura) verranno accodati, ovvero la trattenuta del 20% della parte della pensione netta percepita dal debitore esecutato ed eccedente il minimo vitale (alla data pari a circa 1007 euro) verrà applicata solo appena soddisfatto il creditore precedente in ordine temporale.

In pratica, in base all’articolo 545 del codice di procedura civile, quando i crediti insoddisfatti sono riconducibili a prestiti erogati da banche e finanziarie, sulla pensione netta del debitore (eccedente il minimo vitale) può essere applicata una sola trattenuta del 20%, anche se i creditori procedenti sono in numero maggiore di uno.

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8 Agosto 2023 · Annapaola Ferri