E’ ammissibile l’atto di pignoramento notificato dall’ufficiale giudiziario a mia madre che abita nella mia stessa palazzina ma non convive con me?





E’ ammissibile che l’ufficiale giudiziario abbia consegnato un atto di pignoramento verso terzi nei miei confronti, a mia madre che fa parte di un altro gruppo familiare, ignara del fatto, anche se abita nella stessa palazzina senza firma senza ricevuta di consegna senza busta chiusa, ma in bella copia con l’intera procedura e contenuto ben visibile e leggibile, dicendo che non c’è bisogno di firmare nulla, con scritto a mani, nome di mia madre, che ne cura la consegna al destinatario, al momento non presente, in busta chiusa e sigillata data e firma dell’ufficiale.

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No, non è ammissibile, ma, fino a prova contraria, vale quanto riportato nella relata di notifica. L’effettivo destinatario potrebbe solo procedere querelando l’ufficiale giudiziario di falso: tuttavia anche un esito della querela che accertasse il vizio di notifica, non invaliderebbe l’atto di pignoramento.

Peraltro, la Corte di cassazione, con la sentenza 7830/15 ha sancito essere nulla la notifica di un atto consegnato alla madre del destinatario, non nella abitazione di quest’ultimo ma nella abitazione della madre.

Secondo i giudici della Corte di cassazione non basta che la persona cui sia stato consegnato l’atto sia in rapporti di parentela con il destinatario. Deve, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dia affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza.

C’è stata dunque, ai suoi danni, una palese violazione delle regole: tuttavia, come spesso accade in questo paese, è praticamente impossibile ottenere giustizia. Anche se va aggiunto, per amore di verità, che una volta constatata l’impossibilità di notificare l’atto ad un convivente del destinatario, la questione si sarebbe comunque risolta con il deposito presso l’ufficio comunale preposto (albo pretorio) e l’eventuale perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Insomma, forse l’ufficiale giudiziario era, in buona fede, convinto di fare una cortesia consegnando l’atto alla madre, seppur non convivente, del destinatario.

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21 Giugno 2017 · Annapaola Ferri


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