Palestra in associazione e debiti – Chi ne risponde?


Due anni fa, io insieme ad altri soci, abbiamo costituito un'associazione (non riconosciuta), per mettere su un'attività (palestra).





Due anni fa, io insieme ad altri soci, abbiamo costituito un’associazione (non riconosciuta), per mettere su un’attività (palestra). Purtroppo, le cose non sono andate come dovevano e abbiamo accumulati svariati debiti con fornitori ed altri creditori. Vorrei sapere, in questo tipo di associazione, rispondono tutti i soci, anche con il proprio patrimonio? Premetto che non tutti i soci sono intervenuti economicamente per il sostegno dell’attività ne hanno stipulato contratti con i fornitori.

Le associazioni si dividono in due grandi categorie: riconosciute e non riconosciute.

Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica e, di conseguenza, un’autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale si determina la netta separazione del patrimonio dell’associazione da quella di ciascuno dei soci.

Pertanto i debiti contratti dall’associazione devono essere rimborsati esclusivamente con il patrimonio ed i redditi propri dell’associazione escludendo, così, la responsabilità patrimoniale dei soggetti che compongono la compagine sociale associativa.

Nelle associazioni non riconosciute, come nel suo caso, invece, come nelle società di persone, per le obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente alcuni degli associati (in particolare, quelli che hanno agito in concreto).

Dunque, la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Va salvaguardata, cio, l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Più precisamente, la norma, contenuta nell’articolo 38 del codice civile che sancisce la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, si applica esclusivamente rispetto ai terzi estranei all’associazione medesima e non può giovare agli associati creditori dell’associazione, i quali, per il fatto stesso di esserne membri, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale dell’ente.

Pertanto, tale previsione sta sia nell’opportunità che i terzi possano fare affidamento sul patrimonio personale degli associati e non solo su quello dell’associazione, di consistenza difficile da valutare, sia nell’esigenza che ai terzi sia garantita l’indifferenza di ogni questione attinente ai rapporti interni tra gli associati e, in ultima analisi, al modo e alla misura in cui l’obbligazione deve essere tra questi ripartita.

In conclusione, per rispondere alla sua domanda, dei debiti accumulati in un’associazione non riconosciuta, rispondono illimitatamente (anche con il proprio patrimonio) tutti i soci che hanno agito per conto dell’associazione stessa.

18 Settembre 2017 · Chiara Nicolai


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