Assicurazione collegata ad un finanziamento – Regole


Assicurazione su contratti di prestito





Ho stipulato un finanziamento e il dipendente mi ha fatto sottoscrivere un’assicurazione anticipata per intero e pagata a rate a parte del finanziamento. Poiché dopo due anni diventava pesante pagare ho dato disdetta è avvenuto rimborso la banca ha iniziato a temporeggiare bloccando la cifra del rimborso e a loro discrezione finché su mia insistenza non c’è stata l’estinzione della parte non goduta a cui ho dovuto aggiungere. Ma tutto mi è sembrato strano e menomale sia finita così.

Chiedo informazioni su dove rivolgersi per informazioni per me è per chi come me viene obbligato a stipulare queste polizze che hanno un costo oneroso grazie della risposta.

Escludendo dal ragionamento sviluppato nel seguito i mutui ipotecari, le polizze assicurative possono ritenersi connesse al contratto di prestito (e pertanto obbligatorie) in quanto idonee a contemperare il rischio di insolvenza del debitore/assicurato, mantenendo tendenzialmente inalterate le originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore, che incidono sul relativo rischio di solvibilità e alla luce delle quali il finanziatore ha effettuato la valutazione del merito creditizio.

Connessione che può ritenersi sussistente non solo per le polizze assicurative a copertura del rischio morte e del rischio perdita di impiego, ma anche per le polizze a copertura della sopravvenuta inabilità o inidoneità (temporanea o permanente) al lavoro, ovvero di sinistri comunque idonei ad incidere sul rischio solvibilità del cliente/debitore.

Tuttavia, la polizza collegata al prestito – oltre a presentare una funzione di copertura del credito ed essere stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento – deve avere una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento e prevedere un capitale (polizza vita) o un indennizzo (polizza danni), dovuti (al creditore e non ad altri soggetti) in caso di avveramento del rischio oggetto di copertura, parametrati al debito residuo garantendo in tal modo l’assicurato contro eventi in grado di minarne la capacità patrimoniale-finanziaria e, quindi, di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito.

Solo in tali circostanze, si realizza, infatti, una piena soddisfazione dell’interesse del finanziatore al contenimento del rischio di solvibilità del cliente, attraverso la conservazione della originaria situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, che costituisce, seppur in via presuntiva, una chiara e precisa indicazione sulla natura obbligatoria della polizza assicurativa per ottenere il credito alle condizioni offerte (art. 121 TUB) ovvero, più chiaramente, della volontà del finanziatore di subordinare alla sottoscrizione della polizza assicurativa l’erogazione del credito alle condizioni offerte.

Inoltre, il creditore deve, in via alternativa, proporre al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza oppure concedere al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Concludendo: la polizza deve avere esclusivamente funzione di copertura del credito, deve esservi connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata, l’indennizzo deve essere stato parametrato al debito residuo, deve essere proposto al debitore una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza oppure (in mancanza della comparazione) deve essere concesso al debitore il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Si tratta delle considerazioni svolte sull’argomento dall’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 10621/2017.

10 Aprile 2019 · Stefano Iambrenghi


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