Buongiorno, a marzo 2022 mi è stato pagato l’assegno unico sul reddito di cittadinanza (quindi i controlli hanno avuto esito positivo) ora invece ad aprile non mi è stato pagato e non ho ricevuto alcuna comunicazione dall’INPS.
Il call center dice che dovrò presentare il modello per l’integrazione quando sarà disponibile sul sito.
Io percepivo già l’assegno temporaneo che poi è transitato per intero sul reddito di cittadinanza.
La mia domanda è: se a marzo me lo hanno pagato, vuol dire che era tutto a posto. Perché ad aprile no? Premetto che ha risposto il call center che non credo abbia controllato bene l’allegato che ho inviato con tutti i dettagli. Avrei preferito inoltrassero alla sede competente.
Il decreto legislativo 230/2021, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 230/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza (Rdc), una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale (di seguito, integrazione Rdc/AU), senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda.
Infatti, ai fini dell’integrazione Rdc/AU, l’Istituto procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di Rdc che abbiano diritto all’assegno unico e universale e al pagamento diretto delle somme dovute, senza necessità di presentazione della domanda.
Dovranno invece essere comunicate all’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU”, la cui disponibilità sul sito istituzionale dell’INPS sarà comunicata con un successivo messaggio, le informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso dell’Istituto (Circolare INPS 53/2022).
Con il modello integrativo in parola (modello Rdc-Com/AU), dovranno essere comunicate esclusivamente le situazioni particolari seguenti:
– presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
– presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga il servizio civile universale;
– presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
-presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
– indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori. Dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
– esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).
In conclusione, se non si ricade in una delle situazioni sopra individuate, riteniamo che non sia necessaria alcuna integrazione, almeno fino a quando non interverranno comunicazioni ufficiali dell’Istituto, e che si tratti, esclusivamente, di un ritardo operativo nell’accredito dell’integrazione dovuta.
10 Maggio 2022 · Genny Manfredi
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