Assegno temporaneo ai figli minori





L’assegno temporaneo ai figli minori è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, rivolta a famiglie in difficoltà





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Vorrei avere un quadro generale e dettagliato su tutto ciò che concerne l’assegno temporaneo per i figli, previsto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

E’ possibile?

L’assegno temporaneo “figli minori” è una prestazione di carattere transitorio, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, rivolta alle famiglie in possesso dei requisiti determinati dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

La misura, finalizzata a fornire un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale, il cui scopo sarà quello di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

L’assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non vantano il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). Pertanto:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

L’assegno è erogato:

  • in funzione del numero dei figli;
  • in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).

Più in dettaglio:

  • l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti 1 o 2 figli minori, ovvero almeno 3 figli minori e, in quest’ultima ipotesi, l’importo sarà maggiorato del 30%;
  • l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.

Gli importi dell’assegno vengono altresì maggiorati di 50 euro per ogni figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

L’assegno in parola risulta compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

Ove il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, poiché la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

L’assegno temporaneo viene corrisposto mensilmente dall’INPS sulla base dell’istanza presentata, attraverso:

  • accredito su conto corrente;
  • bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
  • carta di pagamento con IBAN;
  • libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento viene effettuato al genitore richiedente che convive con il minore.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore).

A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

L’istante l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve mantenere il possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento dei 18 anni anagrafici;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni).

L’istanza può essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali; Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai medesimi.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 ottobre (prima della delibera del Consiglio dei Ministri, la data era 30 settembre 2021) l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021.

In ipotesi di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Non saranno accolte le istanze per le quali:

  • la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non è stata presentata (e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato),
  • l’ISEE è scaduto,
  • con DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’assegno è richiesto.

Nel caso ove l’ISEE che rechi le cc.dd. omissioni e/o difformità del patrimonio mobiliare o del reddito, la domanda di assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà procedersi alla regolarizzazione.

In via transitoria, per le domande di assegno presentate entro il 30 ottobre (prima della proroga, la data era 30 settembre) sarà possibile presentare la DSU anche successivamente alla domanda, purché entro la stessa data del 30 ottobre.

In ipotesi di variazione del nucleo familiare, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata la prestazione decade d’ufficio, per l’effetto occorrerà presentare una nuova domanda di assegno temporaneo il cui importo terrà conto della più aggiornata composizione del nucleo.

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18 Ottobre 2021 · Genny Manfredi

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