Assegno scoperto – Chi beneficia della penale del 10% in caso di pagamento tardivo se traente e beneficiario sono lo stesso soggetto


CAI, CAI - segnalazione per assegni privi di copertura, pagamento tardivo assegno, pagamento tardivo assegno o in seconda presentazione





In qualità di socio prestatore di una nota cooperativa a livello nazionale ho emesso un assegno di 35 mila euro al fine di effettuare un versamento sul mio libretto prestito sociale.

Nel momento in cui la banca ha provato ad incassare l’assegno quest’ultimo risultava scoperto in quanto i soldi erano ancora giacenti nel conto deposito associato al mio conto corrente. Questa mia dimenticanza ha fatto si che l’assegno venisse protestato con conseguente comunicazione da parte della mia banca di preavviso di revoca degli assegni bancari.

Mi sarei aspettata quanto meno una telefonata per regolarizzare l’assegno già al primo tentativo di riscossione che è andato a vuoto che però non è avvenuto. Solo dopo più di trenta giorni dalla contestazione, sono stata avvisata dalla cooperativa che per concludere il procedimento, devo versare mediante assegno circolare emesso dalla mia banca una somma di 38.720,36 euro così ripartita:
importo dell’assegno protestato » € 35.000,00
spese bancaria + IVA 22% » € 179,96
spese d’ufficio +IVA » € 15,49
interessi legali » € 24,91
Penale ex art. 3 l.396/1990 » € 3.500,00
TOTALE € 38.720,36

Tutto ciò premesso, considerato che il beneficiario del primo assegno ero io e che la cooperativa ha solo un ruolo di intermediario, che tale assegno non era stato emesso per un bene o una prestazione fornita ma per un versamento sul mio libretto; inoltre, come disposto dal regolamento […] le somme saranno disponibili per i soci, indipendentemente dalla data di accredito solo ad incasso avvenuto e che pertanto la cooperativa non ha subito alcun nocumento a causa della mancata copertura dell’assegno .

Una volta pagata la somma richiesta, al fine di concludere la procedura sanzionatoria, CHIEDO se l’importo di € 3.524,91, pari alla somma della penale di 3.500 euro (ex art. 3 L. 386/90) più gli interessi legali di € 24,91, debba essere versata sul libretto di prestito sociale a me intestato in quanto il reale beneficiario dell’assegno protestato sono io (oltre ai 35.000 euro che verseranno ovviamente sul mio libretto).

La sua esposizione e le relative, logiche, conclusioni non fanno una piega: è a lei, in qualità (anche) di beneficiaria dell’assegno, che spetta l’importo della penale e dei relativi interessi.

Ora, una delle tre procedure con cui può avvenire il pagamento tardivo dell’assegno prevede il versamento direttamente nelle mani del portatore del titolo, cioè lei.

Pertanto, senza tanti giri di danaro, lei può firmare la quietanza in qualità di portatore del titolo; come traente (sic) indicherà in essa il dettaglio delle somme pagate.

La sottoscrizione della quietanza deve essere autenticata. Trattandosi di atto negoziale privato, da valere nei confronti di un soggetto privato (la banca), l’autenticazione può essere effettuata solo dal notaio.

6 Dicembre 2015 · Ludmilla Karadzic


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