Accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a beneficio dei dipendenti con contratto di lavoro intermittente che hanno interrotto o ridotto l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Coronavirus






Avevo un contratto di lavoro intermittente a quanto pare, anche se di intermittente aveva ben poco, visto che lavoravo 12 ore ogni giorno per 5 giorni alla settimana, scaduto il 02 aprile. Ho saputo, tramite il commercialista del datore di lavoro che non ho diritto alla cassa integrazione fino alla scadenza del contratto poiché l’azienda, secondo l’inquadramento Inps, deve fare richiesta di assegno ordinario Fis. E, purtroppo, questo non spetta ai lavoratori intermittenti. E’corretto ciò che mi è stato riferito? Quindi io mi trovo a non aver ricevuto né stipendi arretrati né ammortizzatori sociali. Vorrei chiedervi inoltre se ho diritto almeno al contributo di 600 euro. Sono un lavoratore del settore della ristorazione.

La circolare INPS 47/2020 stabilisce che i datori di lavoro con più di cinque dipendenti operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Il trattamento di integrazione salariale si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 17 marzo 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti occupati alla data del 17 marzo 2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

4 Maggio 2020 · Tullio Solinas

Come posso fare, in questo caso, a far valere i miei diritti? Se il Datore di lavoro e il suo commercialista non rispettano o non conoscono la normativa in questione? Ho modo di segnalare la cosa all’Inps se loro non adempiono al loro dovere?

Deve rivolgersi ad una associazione sindacale di categoria per esperire un tentativo di conciliazione con il datore di lavoro prima di adire la via giudiziale di richiesta risarcimento danni, ove fossero scaduti i termini di presentazione dell’istanza di accesso al FIS.

5 Maggio 2020 · Giorgio Martini

A proposito della Vostra risposta, vorrei chiedere dove posso reperire le informazioni riguardo la possibilità di accedere al FIS da parte dei lavoratori con contratto intermittente. Ho contattato il commercialista che segue le pratiche per conto del mio ex datore di lavoro (ancora irreperibile) il quale mi ha detto che nel settore della ristorazione ai lavoratori intermittenti nulla spetta per quanto riguarda il FIS.

Lei ha esordito scrivendo: Ho saputo, tramite il commercialista del datore di lavoro che non ho diritto alla cassa integrazione fino alla scadenza del contratto poiché l’azienda, secondo l’inquadramento Inps, deve fare richiesta di assegno ordinario Fis. E, purtroppo, questo non spetta ai lavoratori intermittenti. E’corretto ciò che mi è stato riferito?

Quindi, si dava per scontato che il settore di attività potesse accedere al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) mentre la domanda riguardava solo la possibilità dei dipendenti con contratto di lavoro intermittente di fruire dei benefici previsti dal FIS.

Su questo ultimo aspetto abbiamo risposto: la fonte, che conferma che i lavoratori cosiddetti intermittenti possono fruire dell’assegno erogato dal FIS, è la circolare INPS 47/2020, già pure linkata in un precedente intervento.

Peraltro, l’articolo 18 del decreto legislativo 81/2015, citato nella circolare INPS 47/2020, specifica che ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

In ogni caso, non può limitarsi al parere del commercialista del suo datore di lavoro (che sarebbe, naturalmente, un parere di parte), ma, come già consigliatole, deve rivolgersi ad una associazione sindacale di categoria.

6 Maggio 2020 · Simone di Saintjust


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