Assegno non accreditato perchè avevo rate scadute di un precedente finanziamento – Sono stato costretto a saldare due di quelle rate


Assegno bancario e postale





La scorsa settimana sono andato a cambiare l’assegno dello stipendio nella mia banca e non me lo hanno cambiato dicendo che avevo delle rate non pagate di un vecchio finanziamento. Ho provveduto a pagare due di quelle rate. La domanda è: potevano farlo? Legalmente avevo diritto ad avere i miei soldi?

La banca ha praticamente imposto una compensazione (anche se parziale) fra l’importo accreditato e l’insoluto relativo ad un finanziamento che si suppone essere stato erogato dalla banca stessa.

Ora, il codice civile precisa, nell’ipotesi di più conti correnti intrattenuti da banca e cliente, che i saldi attivi e passivi possono compensarsi reciprocamente, salvo patto contrario. Ma nulla prevede, esplicitamente, circa la possibilità di compensare il saldo attivo di un rapporto di conto corrente con le rate insolute di un finanziamento relativo ad un prestito dalla banca stessa erogato.

Tuttavia, le condizioni generali di contratto di conto corrente, in cui viene disciplinato il funzionamento del meccanismo compensativo nei rapporti tra banca e cliente (Circolare ABI, serie Legale, n. 37, 2 novembre 2001, articolo 11) dispongono che, quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l’agenzia, la filiale o la dipendenza) c’è disponibilità, è consentito alla banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte.

I crediti liquidi ed esigibili oggetto di compensazione possono essere originati da finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture dì crediti documentari, ecc..

Il diritto su cui si fonda la facoltà di compensazione coattiva esercitata dalla banca sono il diritto di pegno e il diritto di ritenzione di cui all’art. 2794 del codice civile.

17 Aprile 2015 · Simonetta Folliero


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