Assegno insoluto pagato con effetto cambiario a 12 mesi


Pagamento tardivo assegno, pagamento tardivo assegno o in seconda presentazione





Ho ricevuto in pagamento un assegno di euro 7 mila e 324 euro risultato insoluto per mancanza di fondi: il cliente ora mi chiede la liberatoria mediante del pagamento di quanto dovuto (importo facciale, 10% di penale più oneri ed accessori) mediante l’emissione di un effetto cambiario per il totale con scadenza a 12 mesi.

Quindi io posso predisporre una liberatoria dove dichiaro di aver ricevuto quanto dovuto con un effetto a 12 mesi che non so se alla scadenza sarà onorato?

Nel caso di emissione di assegno senza provvista, l’applicazione delle sanzioni pecuniarie irrogate dal Prefetto, della revoca di sistema (inibizione ad emettere assegni per almeno sei mesi) e dell’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) può essere evitata tramite un pagamento tardivo dell’assegno, cioè il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell’assegno ai fini dell’incasso.

Oltre all’importo dovuto e non pagato, chi ha emesso l’assegno insoluto dovrà versare, a titolo di oneri accessori, una penale pari al 10% della somma, gli interessi legali calcolati sull’importo dell’assegno per il periodo che intercorre fra la data di presentazione dell’assegno.

L’applicazione delle sanzioni, la revoca di sistema e l’iscrizione nella CAI sono escluse solo quando il pagamento tardivo è comprensivo anche degli oneri accessori. La prova dell’avvenuto pagamento (la quietanza liberatoria rilasciata dal beneficiario dell’assegno) dovrà essere fornita dal traente alla banca trattaria entro il 60° giorno dalla scadenza del termine di presentazione del titolo.

Il traente (chi ha emesso l’assegno privo di adeguata provvista) può pagare tardivamente, ma con un assegno circolare o con un deposito infruttifero presso la banca trattaria, non con una cambiale a babbo morto. Altrimenti, fra 12 mesi, è presumibile che il beneficiario della cambiale si ritrovi con un altro pezzo di carta inutile fra le mani.

Fino a quando il debitore non rispetterà la normativa vigente (articolo 8 – Pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione » legge 386/1990), non rilasci alcuna quietanza liberatoria. Fra dodici mesi, alla scadenza della cambiale, con il pagamento andato a buon fine, la cambiale viene restituita: il che vale come quietanza liberatoria ai sensi di legge.

12 Febbraio 2019 · Simonetta Folliero


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