Assegno emesso e risultato scoperto – Come posso rimediare per limitare i danni conseguenti?

Assegni a vuoto, assegni scoperti












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Ho emesso un assegno per un importo di euro 1000: sul mio conto, al momento dell’incasso mancavano 100 euro circa, a causa di un pagamento che doveva arrivarmi ma è in ritardo. Come posso fare per regolarizzare la situazione? Se versassi il mancante e chiedessi a chi deve riscuotere l’assegno di presentarlo all’incasso una seconda volta va bene? Non sono stato avvisato dalla mia banca della mancanza dei fondi, me ne sono accorto da solo, da una voce sul conto in addebito, di 15 euro€ che recita commissioni per impagato assegno
Grazie

Il richiamo del titolo da parte della banca negoziatrice (quella dove l’assegno è stato presentato all’incasso) e la seconda presentazione del titolo presuppongono e che il cliente della stessa (beneficiario o portatore dell’assegno) abbia tempestivamente revocato la procura ad incassarlo (previo accordo intervenuto con il traente ,che è il soggetto che ha emesso l’assegno). Non è questo il caso, dato che la banca presso cui è stato aperto il conto corrente di traenza ha già addirittura incassato le commissioni relative alla procedura di omesso pagamento dell’assegno per mancanza di sufficiente provvista, addebitandole al cliente inadempiente.

Tuttavia, va anche aggiunto che, sull’idoneità del richiamo dell’assegno risultato scoperto (anche parzialmente) ad impedire l’iscrizione in CAI la giurisprudenza non esprime orientamenti univoci. Secondo parte della giurisprudenza di merito l’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) non va effettuata, in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo al pagamento, venga meno la pretesa di incasso ad esso sottesa. Pertanto anche il richiamo del titolo da parte del portatore sarebbe idoneo a impedire la segnalazione.

Altra parte della giurisprudenza conferisce rilevanza al profilo temporale, sulla base del presupposto che, nel caso di emissione senza provvista, l’illecito deve intendersi perfezionato nel momento in cui il procedimento di presentazione del titolo per l’incasso si conclude con l’ufficiale constatazione dell’assenza di provvista e, quindi, nel momento della presentazione per il pagamento, che coincide con la presentazione nella stanza di compensazione o con il perfezionamento della procedura telematica interbancaria di check truncation per gli assegni di importo non superiore ai 5 mila euro.

Ma, tralasciando le solite chiacchiere, il problema può essere risolto ricorrendo al cosiddetto pagamento tardivo dell’assegno.

Nell’ipotesi di emissione di assegno senza provvista, infatti, è possibile evitare la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per almeno sei mesi (revoca di sistema), l’iscrizione in Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), e l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa di competenza del Prefetto, solo effettuando tempestivamente il cosiddetto pagamento tardivo che comprenda, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi, una penale prevista del 10% (articolo 3 legge assegno) e le eventuali spese per il protesto o constatazione equivalente; e fornendo alla banca trattaria (la banca presso cui è aperto il conto corrente su cui è tratto l’assegno) la prova dell’avvenuta sanatoria, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 8 della legge 386/1990 (quietanza del portatore con firma autenticata o pagamento a mezzo di deposito vincolato -attenzione a quanto versare al beneficiario: nella fattispecie, mille e cento euro devono risultare dalla quietanza).

La mancata osservanza dell’intera procedura di pagamento tardivo e quindi anche la mancata produzione della quietanza nei perentori termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) non consente di evitare l’iscrizione in CAI, non essendovi al riguardo alcuna discrezionalità da parte della banca.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

23 Settembre 2020 · Simonetta Folliero

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)