DOMANDA
Sono in procinto, dopo solo due anni, di divorziare con mia moglie nullatenente e nulla facente, posso sapere quali sono i criteri con cui si calcola l’assegno divorzile?
Negli anni del matrimonio ho sempre lavorato e percepito uno stipendio e sono proprietario di con mia sorella di un appartamento.
RISPOSTA
L’importo dell’assegno divorzile per l’ex coniuge, secondo i nuovi criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di cassazione 11504/2017 – che ha abbandonato il criterio di adeguamento dell’assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – si basa essenzialmente sui redditi percepiti ed i patrimoni (mobiliari ed immobiliari) detenuti dal coniuge che richiede l’assegno, è condizionato dalle capacità e dalle chances effettive di trovare lavoro da parte di quest’ultimo, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo, nonché dalla eventuale effettiva disponibilità di una casa di abitazione per il richiedente l’assegno.
Ogni caso è a sè stante, molto dipende dalla discrezionalità del giudice, e, quindi, non è possibile stabilire una percentuale di incidenza sull’assegno divorzile riguardo ad una eventuale indisponibilità della casa di abitazione per l’ex coniuge richiedente.
La cosa importante da sottolineare, comunque, è che sull’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile grava l’onere di dover dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un lavoro adeguato all’esperienza professionale eventualmente maturata e al titolo di studio conseguito.
9 Gennaio 2020