In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. La norma subordina a due fondamentali condizioni il sorgere del diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità: il mancato passaggio a nuove nozze e la titolarità dell'assegno di divorzio. Ulteriore condizione è che il rapporto (contributivo o di impiego) da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. La recente giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha definitivamente sancito che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ...
Quota pensione pignorabile per assegno ALIMENTARE non corrisposto dal coniuge obbligato
Un esempio per capire la quota pignorabile su un'assegno pensionistico di 1000 euro per debito di natura alimentare: 1000 - 750 (nuova soglia) = 250 cui il creditore può ottenere ? É corretto? ...
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Ai fini del calcolo della percentuale spettante al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile vanno conteggiate anche le anticipazioni sul TFR già percepite dal coniuge obbligato, a meno che quest'ultimo non dimostri che quelle anticipazioni si riferiscano ad epoca antecedente all'instaurazione del giudizio divorzile oppure coeva alla convivenza matrimoniale o al periodo di separazione personale. Questo il principio giuridico sancito dai giudici della ...