Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Assegno divorzile dovuto e non corrisposto all’ex coniuge. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
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A seguito di divorzio, devo alla mia ex moglie un assegno di mantenimento di Euro 300 al mese, oltre ad Euro 500 per i nostri 2 figli (totale 800 Euro): a causa di problemi economici personali, sono rimasto indietro di circa 7 mila Euro, pertanto lei adesso minaccia il recupero coattivo decorsi 30 giorni.
Attualmente ho un stipendio di Euro 720 al mese, come dipendente.
Vorrei restituire queste somme, ma rateizzandole.
Quale soluzioni mi consigliate tra le seguenti:
– trovare un accordo con l’avvocato della ex per un piano di rientro
– aspettare il pignoramento del 1/5 del mio stipendio (di quanto? sarebbe aumentato anche delle spese legali?)
Per quanto attiene il passato, cioè il recupero degli arretrati (comprensivi delle spese e degli interessi legali), l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che lo stipendio, del dipendente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile e di mantenimento dei figli, può essere pignorato per crediti alimentari (quelli appunto di cui si discute) nella misura autorizzata dal presidente del tribunale. Se il dipendente debitore non ha cessioni del quinto e/o precedenti pignoramenti in corso, l’entità del prelievo può estendersi al 50% della busta paga.
Per il futuro, l’articolo 8 della legge 898/1970 dispone che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
Si tratta, in altre parole del prelievo diretto che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile e affidatario dei figli, constatata la recidività dell’ex coniuge obbligato ed un ritardo pari ad almeno trenta giorni nell’adempimento, può imporre al datore di lavoro di quest’ultimo, senza neanche l’esigenza di avviare azione esecutiva.
Insomma, non è lei purtroppo, a poter scegliere quale strategia adottare nella situazione in cui si trova.
30 Luglio 2019 · Marzia Ciunfrini
In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. La norma subordina a due fondamentali condizioni il sorgere del diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità: il mancato passaggio a nuove nozze ...
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Un esempio per capire la quota pignorabile su un'assegno pensionistico di 1000 euro per debito di natura alimentare: 1000 - 750 (nuova soglia) = 250 cui il creditore può ottenere ? É corretto? ...
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Ai fini del calcolo della percentuale spettante al coniuge divorziato titolare di assegno ...
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