Assegno di mantenimento e calcolo quota pignorabile sullo stipendio

Il 20% della quota eventualmente pignorata dal creditore procedente, si calcola sul suo stipendio netto di 2400 euro, pari a 480 euro.








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Percepisco uno stipendio netto di 2 mila e 400 euro: in seguito a separazione consensuale davanti al giudice, verso un assegno di mantenimento mensile per mia moglie e mio figlio di 600 euro. La domanda: un eventuale pignoramento del quinto dello stipendio da parte di un successivo creditore si calcola sull’intero importo del mio stipendio (2.400 euro, cioè 480 euro) oppure sullo stipendio decurtato dell’assegno di mantenimento? (esempio: 2.400-600=1800, cioè 360 euro)

BEGINNISH

Il 20% della quota eventualmente pignorata dal creditore procedente, si calcola sul suo stipendio netto di 2400 euro, pari a 480 euro. Il giudice dovrà verificare che tale quota, aggiunta ad eventuali cessioni e pignoramenti in atto, non superi la metà dello stipendio.

Infatti, sono rilevanti ai fini del computo della quota pignorabile solo cessioni del quinto e i prelievi per pignoramenti in corso.

In pratica, se, ad esempio, lei:

  1. non avesse versato quanto concordato in sede di separazione personale consensuale e sua moglie avesse avviato azione esecutiva nei suoi confronti, ottenendo il pignoramento della retribuzione, per 600 euro al mese;
  2. avesse in passato chiesto ed ottenuto un prestito tramite cessione del quinto con un rimborso previsto in 480 euro/mese.

il giudice avrebbe concesso al successivo creditore procedente solo 120 euro e non 480. Questo perché il prelievo in corso della quota pignorata per mantenimento (600 euro) e di quella dovuta per la cessione del quinto (480 euro) insieme all’intervenuto pignoramento non può superare la metà dello stipendio netto del debitore (1.200 euro).

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15 Luglio 2014 · Loredana Pavolini

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