Dopo l'intervenuta sentenza di divorzio l'ex coniuge, che convive con un mio figlio ormai maggiorenne e fino a sei mesi fa titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mi chiede di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio, motivando la richiesta con il fatto che egli è stato recentemente licenziato dall'azienda presso la quale era impiegato. Minacciando, qualora negassi il contributo, di rivolgersi al giudice. Cosa mi conviene fare? ...
Nel 2015 ho divorziato da mia moglie: il giudice stabili un assegno divorzile a carico mio ed a favore dell'ex coniuge nonché un assegno di mantenimento per il figlio nato dal matrimonio ed all'epoca studente universitario. Nel frattempo mio figlio si è laureato ed ha trovato un impiego presso un'azienda che gli ha permesso di conseguire una discreta indipendenza economica, ragion per cui io ho interrotto la corresponsione dell'assegno di mantenimento a suo beneficio. Recentemente, però, mio figlio è stato licenziato dalla società per cui lavorava e adesso reclama il ripristino dell'assegno di mantenimento a lui destinato. La domanda che vi pongo è se devo adempiere oppure attendere, eventualmente, che mio figlio mi trascini in giudizio per riottenere il mantenimento. ...
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica. La condizione di indipendenza economica si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tuttavia, la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio, in considerazione della acquisita capacità professionale a svolgere attività retribuita, deve tener conto della eventuale esistenza di una ridotta potenzialità reddituale che giustificherebbe il permanere dell'assegno sia pure in misura minore rispetto a quella stabilita nel primo grado del giudizio. Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 7168/16. ...