Assegno circolare non trasferibile intestato al debitore non ancora incassato alla data di pignoramento del conto corrente del debitore

Il terzo pignorato in occasione della dichiarazione da rendere al giudice ex articolo 437 del cpc, dovrà riferire anche dell'assegno circolare












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Sono in possesso di un assegno circolare non trasferibile intestato a me e richiesto sul mio conto corrente in essere presso il Monte dei Paschi di Siena di euro 10 mila. L’assegno è stato emesso in data 30 ottobre 2020.Ora mi perviene dall’Agenzia delle Entrate un pignoramento presso terzi (del conto corrente) quello appunto in essere presso la banca sopra indicata per un importo di circa 50 mila euro. Attualmente sul mio conto corrente c’è un saldo positivo di circa 100 euro e ovviamente credo quelli mi verranno pignorati. Ma la mia domanda sarebbe la seguente: possono bloccarmi anche l’assegno circolare anche se in mio possesso ed emesso quasi tre anni fa?

L’assegno circolare può essere incassato entro tre anni dall’emissione: in caso di pignoramento del conto corrente intestato al debitore inadempiente, il terzo pignorato (cioè la banca) in occasione della dichiarazione obbligatoria da rendere al giudice ex articolo 437 del codice di procedura civile – circa le somme del debitore di cui è in possesso – non può limitarsi a dichiarare il saldo del conto corrente, ma dovrà dichiarare, anche, che è stata richiesta l’emissione di assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso debitore e che – poiché tale assegno non è stato portato all’incasso – la banca detiene tuttora la relativa provvista che resta nella disponibilità del debitore.

Cioè, fino a quando l’assegno circolare intestato al debitore non viene incassato, i soldi restano, praticamente, nella disponibilità del titolare del conto corrente.

E il debitore sottoposto ad azione esecutiva, che ha chiesto l’emissione di un assegno circolare non trasferibile intestato a se stesso e non ancora incassato, dovrà, su ordine del giudice, restituire il titolo di credito alla banca.

Diverso il discorso qualora, invece, l’assegno circolare non trasferibile fosse intestato a Pinco Pallino: in questa ipotesi, infatti, la banca terza pignorata dovrebbe comunque rispondere dell’importo facciale dell’assegno circolare qualora Pinco Pallino presentasse il titolo all’incasso. E, quindi, l’importo facciale dell’assegno circolare intestato a Pinco Pallino non potrebbe essere pignorato, anche nel caso in cui, al momento del pignoramento del conto corrente intestato al debitore l’assegno circolare non fosse stato ancora incassato.

Il creditore procedente dovrebbe allora eccepire la nullità della donazione effettuata dal debitore inadempiente a favore di Pinco Pallino in assenza di una qualsiasi motivazione (di natura contrattuale) che possa giustificare il trasferimento di danaro dall’uno all’altro e, successivamente, pignorare il conto corrente di Pinco Pallino per recuperare, fino a capienza, il credito ancora insoddisfatto.

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9 Giugno 2022 · Simonetta Folliero

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