Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali












Si chiede di sapere se sia possibile non assoggettare a tassazione gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali.

La normativa vigente esclude dalla base imponibile del percipiente gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per contro, ovviamente, non consente la deduzione dal reddito dell’obbligato alla corresponsione degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La Costituzione garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Sulla base di tale principio costituzionale, può ritenersi che il descritto trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi, possa applicarsi anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali, sempreché risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

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3 Marzo 2012 · Piero Ciottoli