Sono in attesa di due gemelli che nasceranno tra poco e volevo chiedere una precisazione: per l’erogazione degli assegni familiari occorre presentare la DSU ISEE oppure conta solo il reddito del nucleo familiare fiscale e non anagrafico?
Spiego meglio il mio dubbio:
1 – non sono sposata ma convivo col mio compagno
2 – nel mio stato di famiglia risulteremo in 6: io e il mio compagno (entrambi con reddito), i due futuri figli, mia sorella (con reddito) e la mamma del mio compagno (senza reddito per la quale il mio compagno percepisce le detrazioni irpef per familiare a carico).
Ho capito che per alcune cose conta il nucleo familiare fiscale (ad esempio per il ticket sanitario) e in questo caso saremmo soltanto io e i bimbi.
Stiamo tuttavia cercando di capire se ai fini degli assegni familiari conta il fiscale o l’anagrafico.
In qualunque caso, ai fini ad esempio delle riduzioni sulle rette dell’asilo, la situazione che ho descritto (6 persone di cui 3 con reddito) puo’ essere sostituita da una più conveniente come ad esempio far trasferire mia sorella a casa dei miei genitori così che risulti in stato di famiglia differente e restare dunque 5 persone di cui 2 con reddito?
Eventualmente un CAF potrà fare entrambe le valutazioni per permetterci di scegliere la strada da seguire?
Il concetto di nucleo familiare ISEE fu introdotto come strumento di valutazione finalizzato a determinare la reale situazione patrimoniale ed economica della famiglia e ad individuare chi veramente avesse diritto alle prestazioni assistenziali, legate al reddito ed erogate dalla Pubblica Amministrazione. E quindi il nucleo familiare si accompagnò alla famiglia anagrafica, quella che si rileva dallo storico “stato di famiglia” che, almeno una volta, chiunque di noi ha chiesto agli uffici dell’anagrafe comunale. Fu poi la volta dell’ISEEU, un correttivo all’ISEE per limitare le troppo frequenti elusioni verificatesi nell’accesso alla riduzione delle tasse di iscrizione universitaria ed alla concessione delle borse di studio. A questi strumenti di valutazione era sempre rimasto affiancato, per la concessione degli “assegni familiari” ai lavoratori dipendenti, il nucleo familiare ANF di concezione INPS. Negli ultimi tempi sono sempre più numerose le amministrazioni comunali che, per stringere i cordoni del bilancio, reso sempre più asfittico dalla riduzione dei trasferimenti statali e dai “vantaggi” apportati dal federalismo fiscale, hanno abbandonato qualsiasi riferimento al nucleo familiare ISEE ed utilizzano, invece, il nucleo familiare IRPEF per regolare la domanda di erogazione di contributi per le rette relative ad asili nido e mense scolastiche. Ci chiediamo quali siano i soggetti più penalizzati da questo cambio di rotta.
In principio era la “famiglia anagrafica”, quella che tutti noi conosciamo e la cui composizione risulta dal certificato di “stato di famiglia” rilasciato a richiesta dall’anagrafe del comune di residenza.
Poi venne il “nucleo familiare”, entrato ormai nel linguaggio corrente con l’introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (il suo acronimo è DSU/ISEE) introdotto come sistema di valutazione, oggettivo ed equo, della situazione economica per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito.
Una delle difficoltà insite nella compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE è la determinazione del nucleo familare. Dalla composizione del nucleo familiare, infatti, dipende poi la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del richiedente che, a sua volta, determina il diritto a fruire delle prestazioni sociali agevolate concesse dallo Stato, dalle Regioni o dai Comuni.
Per capire come è strutturato il proprio nucleo familiare ai fini ISEE bisogna chiedere assistenza ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) oppure studiare le regole leggendo, ad esempio, questa guida alla individuazione dei componenti il nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva isee.
Come se non bastasse si aggiunse, successivamente, la definizione di nucleo familiare ai fini ISEEU, un particolare indicatore ISEE modificato, che introdusse specifici e più stringenti criteri per l’università – così come previsto dall’articolo 5 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 9 Aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 390 del 2 dicembre 1991).
Per beneficiare delle agevolazioni concesse per gli studi universitari (riduzione tasse di iscrizione, concessione di borse di studio, eccetera) e tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente e contrastare l’elusione, dunque, bisogna far riferimento al nucleo familiare ISEEU e non a quello ISEE.
A differenza e ad integrazione di quanto previsto per il nucleo familiare ISEE, appartengono al nucleo familiare ISEEU, oltre allo studente che richiede i benefici, anche::
Inoltre, per essere considerato unico componente del proprio nucleo familiare ISEEU, lo studente deve trovarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso ai benefici previsti, in entrambe le seguenti condizioni:
Se pensate che esistano solo due definizioni di nucleo familiare, quello ai fini ISEE e quello ai fini ISEEU, vi sbagliate! A queste due tipologie di nucleo familiare se ne sono affiancate, nel tempo, altre due:
L’individuazione del nucleo familiare ANF serve per l’accesso “agli assegni familiari”, a quella prestazione, cioè, erogata dall’INPS e destinata al sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
Per determinare il nucleo familiare ai fini ANF il richiedente deve prendere quello ISEE a riferimento e poi apportare alcuni correttivi, e precisamente:
In tempi di vacche magre i soldi a disposizione per le prestazioni di tipo sociale sono stati sempre pochini. Ma, quelli attuali sono tempi di carestia (vacche scheletriche) per i Comuni che vogliono contribuire, parzialmente o totalmente, alle rette degli asili nido e delle mense scolastiche per i bambini appartenenti alle famiglie meno fortunate. Specie dopo i tagli lineari applicati dal creativo Tremonti che, come tutti sappiamo, hanno fatto grondare sangue al cuore altruista e generoso di Silvio B.
E così, numerosi Comuni, al fine di restringere la platea dei soggetti concorrenti per l’accesso a questo tipo di benefici (per evitare cioè la solita guerra fra poveri) hanno deciso di riferirsi, per le graduatorie, ai redditi del nucleo familiare fiscale valido per la determinazione dell’IRPEF e non a quelli del nucleo familiare ISEE.
Fanno parte del nucleo familiare fiscale, oltre al richiedente il beneficio, i soggetti di seguito elencati, purchè non percipienti reddito annuo lordo superiore a 2840,51 euro:
Ma quali soggetti sono stati penalizzati dall’adozione del nucleo familiare fiscale al posto del nucleo familiare ISEE?
E’ dai tempi remoti dei patti lateranensi che subiamo una intollerabile ingerenza della chiesa cattolica negli affari di stato ed assistiamo alle esternazioni (purtroppo) influenti di un clero aduso a “predicare bene e razzolare male”, compiacente verso i ricchi ed i potenti, ma colpevolmente silente ed indulgente (in cambio di qualche prebenda, come ad esempio l’esenzione al pagamento dell’ICI sugli immobili di proprietà della Chiesa) quanto a comportamenti e condotte che avrebbero fatto rivoltare Gesù nella tomba, se non fosse resuscitato.
Se, di tanto in tanto, costretti malvolentieri da eventi innegabili e non mistificabili dai tiggì, i prelati muovono una flebile voce di ammonimento, non si capisce mai a chi tale ammonimento sia rivolto. Giusto per consentire a qualche saltimbanco da circo di andare in televisione per riferire ed annunciare, come vangelo, l’interpretazione autentica: il porporato si riferiva immancabilmente a tutti coloro che mangiano carne di venerdì, non osservano il precetto pasquale, la domenica non si recano a messa, non confessano i propri settimanali peccati e non prendono la santa eucarestia …
Infatti Compongono il nucleo familiare fiscale, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.
Esempio di applicazione: madre senza reddito convivente con figli minore e padre naturale non convivente. Il nucleo familiare ISEE sarebbe costituito dalla madre e dai figli soltanto, con reddito familiare nullo. Ma se il padre naturale, non convivente, percepisce reddito e gode delle detrazioni IRPEF per i figli, il nucleo familiare fiscale va a comprendere madre, padre e figli (il nucleo familiare fiscale non potrebbe essere costituito solo dal padre naturale e dai figli minori, essendo questi ultimi presenti nello stato di famiglia della madre).
L’effetto (in?)desiderato ed iniquo è rappresentato dal reddito familiare fiscale calcolato, di conseguenza, da quello del padre naturale. Questo anche se, come quasi sempre accade, il padre naturale non contribuisce in alcun modo al mantenimento dei figli.
29 Settembre 2011 · Chiara Nicolai
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