Assegni familiari in caso di divorzio e affidamento condiviso dei figli minori – Quando uno solo dei genitori è un lavoratore dipendente


Assegno per il nucleo familiare e assegno familiare





Reddito da prendere in considerazione per l’autorizzazione a percepire degli Assegni per il Nucleo Familiare: atteso che sono civilmente divorziato ed ho un figlio, RESIDENTE CON LA MADRE, il cui affidamento è condiviso con la mia ex moglie, DISOCCUPATA, con la quale ho ottimi rapporti anche se non un accordo sugli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).

Sebbene il pubblico impiego tenga in considerazione la Circolare del Ministero del Tesoro R.G.S. n.31 del 1988, in contrasto con i principi dell’art.211 della Legge 151/75, prendendo il reddito del lavoratore dipendente come riferimento per l’attribuzione degli ANF, a circolare della Direzione Centrale dell’INPS N. 48 del 19 febbraio del 1992 recita esplicitamente che il reddito da tenere in considerazione per l’attribuzione dell’ANF è quello costituito dal nucleo dell’affidatario e dei figli affidati, pertanto nel mio caso quella della mia ex moglie e del bambino, pari al solo mantenimento che attribuisco alla mia ex moglie.

Essendo esclusivamente un tramite tra l’avente diritto (ex moglie) e l’Ente erogante (???), per la percezione di tale assegno assistenziale, ritengo che dovrebbe essere preso in considerazione solamente il reddito del nucleo familiare dove risulta inserito il figlio.

Sebbene la normativa abbia escluso il principio della convivenza come elemento discriminante, in caso di contrasto sull’attribuzione del diritto, tale criterio viene nuovamente stabilito dalla Circolare INPS n.210 del 1999 che ribadisce che in mancanza di accordo la percezione spetta al genitore con il quale il figlio risulta convivente.

A tal proposito cito l’Ordinanza della Corte di Cassazione del 09/02/2018 n.3214 che con sentenza n.635 del 2015 e n.13200 del 2013 afferma che l’assegno per il nucleo familiare finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, ha natura assistenziale, sicché il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.

Per quanto sopra chiedo se ci siano differenza tra appartenenti alla P.A. ed i dipendenti privati per l’erogazione degli ANF visto che la mia amministrazione afferma che, anche in caso di mancanza di accordo tra i genitori, devo tenere in considerazione il mio reddito sebbene mio figlio conviva con la madre e inoltre che essendo un dipendente pubblico non devo tenere conto delle circolari dell’INPS ma solo delle disposizioni della Ragioneria dello Stato.

Inoltre vorrei sapere quale iter potrei intraprendere per ottenere quello che ritengo giusto qualora sia realmente corretto il mio ragionamento.

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) spetta se, e solo se, uno dei genitori è un lavoratore dipendente: in questa ipotesi, che rappresenta un prerequisito per la fruizione del beneficio, il reddito familiare da prendere in considerazione, per stabilire il diritto all’assegno, è quello percepito dal genitore avente diritto, sommato agli eventuali redditi dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo familiare.

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o divorzio l’assegno al nucleo familiare per i figli minori spetta al coniuge affidatario.

Qualora, come nella fattispecie, il coniuge affidatario non sia titolare di una propria posizione tutelata (non percepisca un reddito da lavoratore dipendente), questi può esercitare il diritto all’assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell’altro coniuge o ex coniuge, a norma dell’articolo 211 della legge 151/1975.

Quanto finora esposto è conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza citata della Corte di Cassazione, in base alla quale l’assegno per il nucleo familiare finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, ha natura assistenziale, sicché il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.

Infatti, nel caso specifico, qualora il coniuge divorziato, affidatario dei figli minori, avesse percepito un reddito da lavoro dipendente e fosse stato, quindi, titolare di una propria posizione tutelata, avrebbe potuto richiedere direttamente l’assegno per il nucleo familiare senza dovere includere nel reddito familiare quanto percepito dall’ex marito non convivente. Ma poiché non è titolare di una propria posizione tutelata e deve avvalersi della possibilità offerta dall’articolo 211 della legge 151/1975, dovrà necessariamente fare riferimento, alla posizione (al reddito) del coniuge divorziato non affidatario, che svolge attività di lavoro dipendente.

8 Luglio 2019 · Tullio Solinas


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