Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Si tratta di quanto disposto dall’articolo 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB) alla data vigente.
Il dettaglio dei movimenti è solitamente composto da cinque campi: data operazione, data valuta, importo dell’addebito, importo dell’accredito, la descrizione.
Per quel che attiene un assegno emesso dall’intestatario del conto corrente, la descrizione riporta il nome del beneficiario. Se l’assegno è non trasferibile quest’ultimo coincide con chi ha incassato.
11 Novembre 2018 · Simonetta Folliero