Assegni circolari appropriazione indebita e procedura di ammortamento


Assegno circolare, assegno circolare e assegno postale vidimato





il caso: una assicurazione emette tre assegni circolari per un totale di 460 mila euro quale risarcimento di un danno da perdita parentale per un sinistro stradale e li consegna al legale rappresentante degli aventi diritto, il giorno dopo la revoca del suo mandato e il conferimento ad altro legale (comunicato via pec alla compagnia). Il soggetto si rifiuta di consegnare i titoli ai legittimi intestatari tentando una estorsione nei loro confronti. I titolari denunciano la tentata estorsione e l’appropiazione indebita e chiedono il sequestro dei titoli in via cautelativa.
Contestualmente chiedono alla Banca il duplicato dei suddetti assegni al fine di incassare la provvista, come previsto dall’ Articolo 86 del Regio Decreto 1736 del 21/12/1933 presentando copia della denuncia querela.

La banca si rifiuta sostenendo che non è applicabile tale norma nel caso in cui la sottrazione dei titoli non sia stata effettuata da ignoti ma bensì da persona nota, quindi si rifiuta di emettere i duplicati agli aventi diritto trattenendo la provvista da circa un anno.

Chi ha ragione? La Banca o i titolari dei titoli?

La legge assegni citata, all’articolo 86, dispone che nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola non trasferibile il beneficiario ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell’assegno presso la filiale alla quale è stata presentata la denuncia.

Nella fattispecie, non si tratta di semplice smarrimento, distruzione o sottrazione dal momento che gli assegni sono detenuti ancora dal legale a cui sono stati legittimamente consegnati: siamo in presenza di una situazione più articolata e complessa: un contenzioso giudiziale fra il beneficiario dei tre assegni circolari ed il suo (ex) rappresentante legale.

La procedura di ammortamento (ovvero la procedura con la quale vengono annullati in particolare assegni e cambiali in seguito a specifici eventi ed emessi, in sostituzione, di nuovi) è, infatti, volta a bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di colui che ha perso il possesso ad ottenere un titolo equivalente al fine di esercitare il relativo diritto, dall’altro quella di impedire la possibilità che circoli un titolo duplicato e che il terzo debitore (la banca che ha emesso l’assegno circolare), confidando nella sua validità, adempia.

Tuttavia, anche l’articolo 2016 del codice civile si occupa di ammortamento stabilendo che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore (la compagnia di assicurazione) e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Il tribunale svolge un accertamento sia in fatto, verificando che il titolo sia stato, effettivamente, smarrito, sottratto o distrutto, che in diritto, in ordine alla legittimazione del denunciante.

Qualora il ricorso venga accolto, la compagnia di assicurazione dovrà adempiere al decreto di ammortamento, emettendo i nuovi titoli a favore del beneficiario.

16 Gennaio 2019 · Simonetta Folliero


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