Assegni postdatati e cambiali fanno tanto male alla salute del debitore


Cambiali, cambiali – la cambiale tratta e il pagherò





Come avevo già scritto sono piena di debiti: io e mio marito eravamo stati contattati da una persona del recupero crediti e nella nostra ignoranza, visto anche come questa persona ci aveva descritto cosa sarebbe successo (pignoramento mobili, vi portano via tutto) mio marito ha accettato di firmare con una finanziaria cambiali e con un’altra finanziaria assegni postdatati.

Siamo riusciti a pagare solo una cambiale ed un assegno.

Ora e’ arrivata una lettera dalla prefettura per il primo assegno non pagato. Sinceramente noi non ci capiamo niente,  ci sono numeri di leggi di articoli:  ma non potrebbero scrivere in un modo piu’ chiaro? Sapreste dirmi voi cosa significa e cosa fare?

Scusate questo mio tono ma la nostra situazione purtroppo e’ sempre quella e quando arrivano queste cose e non si sa cosa fare viene solo voglia di arrendersi.

Vi ringrazio per la vostra disponibilità.  Giulia

Di articoli che mettono in guardia il debitore dal sottoscrivere cambiali ed assegni posdatati per pagare altri debiti, ne ho scritti tanti, ma forse è stato inutile.

La prefettura le scrive perché l’emissione di assegni a vuoto, che prima aveva risvolti penali, adesso prevede una sanzione accessoria amministrativa pecuniaria. Una multa, in parole semplici, che si tramuterà ben presto in cartella esattoriale in caso di omesso pagamento.

La legge 386/90, modificata dal d.lgs.507/99 che ha trasformato l’emissione di assegni irregolari da reato in illecito amministrativo, stabilisce le sanzioni applicabili in caso di emissione di assegni emessi senza provvista (scoperti) e non regolarizzati entro 60 giorni oppure emessi senza autorizzazione.

Per gli assegni senza provvista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro.

Per gli assegni senza autorizzazione le sanzioni variano da 1.032,92 a 6.197,48 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, le sanzioni variano da 2.065,82 a 12.394,96 euro.

In ambedue i casi la sanzione accessoria consiste nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni.

Nel primo caso tale divieto si applica quando l’importo dell’assegno emesso senza provvista (oppure l’importo di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) e’ superiore ai 2.582,28 euro.

Quando invece l’importo dell’assegno (o di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) supera i 51.645,69 euro scattano sanzioni accessorie piu’ pesanti (come l’interdizione all’esercizio dell’attivita’ professionale, etc.etc.) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

Se le suddette sanzioni accessorie vengono trasgredite puo’ scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e il divieto di emettere assegni per un periodo tra i due e i cinque anni.

Tutte le sanzioni vengono applicate dal Prefetto che ne decide l’entita’ a seconda della gravita’ dell’illecito e dell’importo dell’assegno.

Non solo. Con cambiali ed assegni protestati il creditore non dovrà nemmeno perdere tempo a chiedere in Tribunale di decretare a suo marito un’ingiunzione al pagamento.

Il creditore ha già in mano, infatti, grazie alla vostra inclinazione a non ascoltare consigli, dei titoli esecutivi con i quali potrà procedere a notificare al debitore l’atto di precetto e a pignorare i beni di sua proprietà che riterrà più opportuni (mobili, auto, stipendio) o ad iscrivere ipoteca su un eventuale immobile

Per quanto riguarda cosa fare, beh, almeno questo aspetto lo ha risolto: non le resta semplicemente da fare nulla, se non aspettare che passi “la nottata”.

14 Settembre 2011 · Simone di Saintjust


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