Asse ereditario, azione di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate in vita e debiti del defunto

Debiti ed eredità, riduzione e collazione eredità












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Una persona vuole fare azione di riduzione per la lesione della quota di legittima. I debiti che vengono compresi nell’asse sono solamente quelli attuali al momento della morte del de cuius o anche quelli futuri (devono arrivare delle cartelle).

La quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione.

Quindi detraendo dall’eredità relitta i debiti del defunto, quelli certi, liquidi ed esigibili rilevabili al momento del decesso, in modo da ottenere l’attivo netto.

Successivamente si procede alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione e il denaro donato secondo il suo valore nominale.

A questo punto è possibile calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore dell’eredità relitta al netto dei debiti del defunto (attivo netto) ed il valore del donatum, secondo le modalità indicate in questo articolo.

Questo per quanto riguarda la determinazione della massa ereditaria su cui valutare l’azione di riduzione promossa dall’erede leso.

Per quanto attiene i debiti, presenti e futuri, comunque acquisiti in vita dal defunto, invece, si determina un frazionamento pro quota ereditaria: in sostanza, i debiti del de cuius andranno saldati dagli eredi che abbiano accettato, proporzionalmente alla quota ereditaria che è stata da ciascuno conseguita.

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5 Aprile 2019 · Lilla De Angelis

Una persona che vuole esperire l’azione di riduzione per la lesione della quota di legittima di disposizioni testamentarie che legano una casa ad una persona, può chiedere al giudice di bloccare o sospendere le disposizioni testamentarie estromettendo il legato temporaneamente dal possesso di quella casa in attesa della sentenza?

La risposta è negativa: l’erede che si ritiene leso nella quota di legittima deve esperire azione di riduzione delle disposizioni testamentarie. Infatti, il giudice adito in sede di domanda giudiziale di divisione dell’eredità deve prima stabilire quale sia la quota disponibile al de cuius, imponendo la collazione (articolo 737 del codice civile) e seguendo la procedura di calcolo illustrata nel corso del precedente intervento. Se da tale indagine emergesse che il de cuius abbia ecceduto la quota disponibile per i legati (o per donazioni effettuate in vita ai non legittimari), si ridurranno, già nella fase di divisione giudiziale dell’eredità, le disposizioni testamentarie in modo proporzionale e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (articolo 558 del codice civile), fino a rientrare nella quota disponibile.

In pratica, la richiesta tempestiva di riduzione delle disposizioni testamentarie comporta la divisione giudiziale dell’eredità e, in conseguenza, al legato non verrà attribuito più di quanto gli spetta a norma di legge: qualora il legato fosse un bene immobile la riduzione avverrà seguendo le norme previste all’articolo 560 del codice civile.

Seguirà, eventualmente, l’escussione coattiva di restituzione nei confronti del legatario qualora questi abbia, nel frattempo, alienato il bene legato. Tenendo anche conto che un bene immobile ottenuto da legato testamentario, così come accade per le donazioni, non è facilmente commerciabile (chi lo acquista si assume il rischio di doverlo restituire).

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6 Aprile 2019 · Simone di Saintjust

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