Appartamenti distinti nello stesso immobile – Ripartizione per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per alcuni servizi comuni






Io e mia sorella siamo proprietari di due appartamenti in una casa bifamiliare: lei ha il suo io ho il mio, ma io ci vivo attualmente, invece lei vive in un altra casa è qui ha solo la residenza e il suo appartamento sta andando in malora in quanto chiuso da 3 anni.

Ho dovuto cambiare la caldaia in quanto vetusta e fuori legge. Sovente devo sostituire le tegole per evitare che piova in casa.

Oltre in comunione abbiamo autorimesse depositi vari terreno agricolo giardini siepi di confine strada in comune etc etc.

Per la caldaia e il tetto lei dice che io ci vivo e io devo fronteggiare le spese in quanto le uso.

Tutto il resto in comune viene da me mantenuto a mie spese e anche qua lei dice che li uso perciò lei non partecipa le spese.

Ma io dico essendo anche lei proprietaria non deve partecipare alle spese anche se non ci vive ?

Si definisce condominio minimo quello composto da massimo quattro proprietari esclusivi che possono decidere di gestirsi autonomamente, senza ricorrere alla figura dell’amministratore.

Nel caso di condominio minimo il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino è disciplinato dall’articolo 1134 del codice civile.

Secondo l’articolo 1134 del codice civile il soggetto che abbia sostenuto spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso salvo che si tratti di spesa urgente, che non possa essere, cioè, rinviata senza pregiudizio o pericolo per le parti comuni.

Per stabilire l’indifferibilità degli interventi è necessario chiedere al giudice (con il supporto di un avvocato) un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ex articolo 696 del codice di procedura civile notificando il ricorso alla controparte: in sostanza, chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, che sia disposto un Accertamento Tecnico Preventivo o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico preventivo può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale, nomina il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e fissa la data dell’inizio delle operazioni.

Ma attenzione: si ricorre ad ATP solo per rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di inutilizzabilità provocata da un dato evento.

5 Giugno 2019 · Piero Ciottoli


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