Apertura forzata cassetta sicurezza per debiti fiscali

Pignoramento di una cassetta di sicurezza












In quali casi il fisco può ottenere dal tribunale il permesso per forzare una cassetta di sicurezza? Le modalità della procedura permettono al debitore di avere il tempo di accedervi prima Dell’apertura forzata, cioè il debitore verrebbe avvisato di tale concessione del tribunale?

In ambito civile, il pignoramento della cassetta di sicurezza si configura come un pignoramento presso il debitore (articolo 513 del codice di procedura civile): infatti, con il contratto per la custodia di una cassetta di sicurezza stipulato da banca e cliente i beni nella cassetta non vengono mai consegnati alla banca, che non li conosce (i beni contenuti nella cassetta potrebbero essere noti, eventualmente , solo ad una compagnia di assicurazione che abbia stipulato, con il detentore della cassetta di sicurezza, una polizza contro il furto). Ne consegue che non è applicabile la procedura di pignoramento verso terzi ex articolo 543 del codice di procedura civile.

Ai sensi dell’articolo 513 del codice di procedura civile, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto (notificato anche alle parti) l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre (ovvero la cassetta di sicurezza).

E’ ovvio che il debitore, appena dopo la notifica del decreto del presidente del Tribunale, che autorizza l’ufficiale giudiziario a pignorare i beni del debitore contenuti nella cassetta di sicurezza – o addirittura dopo la notifica dell’atto di pignoramento – possa accede4rvi asportandovi oggetti di valore, ma, in questo caso si espone a rilevanti rischi di natura penale considerando che gli accessi del debitore alla cassetta di sicurezza vengono registrati dai funzionari di banca.

La notifica del pignoramento al debitore, infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 492 del codice di procedura civile, consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di esso, e sottoponendolo ad un vincolo che ne assicuri la destinazione alla soddisfazione del credito e che renda inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al pignoramento rivolti a sottrarre i suoi beni alla soddisfazione del creditore procedente.

Per garantire la soddisfazione del creditore e contrastare il compimento degli atti di disposizione da parte del debitore assoggettato alla procedura esecutiva, il debitore viene nominato custode della cassetta di sicurezza e soggiace alle sanzioni penali previste dagli articolo 388 e 388 bis del codice penale che prevedono la reclusione fino a tre anni.

Come sempre, allora, la cosa migliore da fare per il debitore, è intervenire appena dopo la notifica del precetto a cui non può adempiere, e non successivamente alla notifica di un atto di pignoramento.

Le stesse regole qui descritte si applicano nel caso in cui il soggetto detentore della cassetta di sicurezza sia un debitore del fisco per il quale ultimo agisce Agenzia delle Entrate Riscossione.

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7 Dicembre 2020 · Marzia Ciunfrini