Obbligo di apertura di un conto corrente di base anche ai consumatori segnalati alla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF)

L’articolo 126 noviesdecies del TUB impone l'apertura di un conto corrente di base se intestato ad un consumatore ma non ad un operatore professionale












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Avevo letto in uno dei vs forum che da gennaio 2020 gli istituti bancari sono TENUTI a concedere l’apertura di c/c di BASE anche ai cosiddetti cattivi pagatori censiti in centrali rischi. Esiste davvero questa regola e se possibile fare riferimento a qualche decreto del Ministero dell’economia e delle finanze? E’ il caso di interpellare anche la Banca d’Italia su questo argomento?
Noi abbiamo perso la casa e ci troviamo a tutt’oggi con un debito ancora aperto anche a causa di anatocismo e usura perpetrati a ns danno da 2 istituti bancari (tutto documentabile) ed ora nessuno ci vuole aprire un conto corrente senza richiesta di fido e nessun tipo di sconfinamento per poter proseguire la nostra attività.

L’articolo 126 noviesdecies del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che le banche, la società Poste italiane spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto corrente di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto corrente di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base (senza fido e carnet assegni, ad esempio).

Il problema è che una società srls non può definirsi “consumatore”, ma si tratta di un operatore professionale.

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28 Ottobre 2022 · Simonetta Folliero

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