Pur avendo oltre 64 anni di età e circa 32 anni di contributi (sono disoccupato dal 2009) l’inps ha rifiutato la mia domanda di accesso al beneficio dell’Ape social (l’anticipo pensionistico).
E ciò per aver maturato, dopo il licenziamento predetto, (tenetevi forte) 1 giorno esatto di contributo, nel 2011,per aver fatto la comparsa in un film.
Credo questa sia un’ingiustizia colossale.
Sto pensando di effettuare ricorso con l’aiuto di un patronato della mia città sperando nel riesame del caso.
Ma intanto vorrei sapere se mi conviene e se è normale una cosa del genere.
L’APE sociale o Anticipo pensionistico sociale è un’indennità di natura assistenziale (a carico dello Stato) erogata dall’INPS a carattere sperimentale, in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
I beneficiari devono avere almeno 63 anni di età, tra i 30 e i 36 anni di contributi e non essere titolari di alcuna pensione diretta (di vecchiaia, di anzianità o di invalidità).
Con motivazioni diverse, in contrasto con le disposizioni della norma e del decreto applicativo relativo all’Ape social, il rigetto delle richieste da parte di Inps è tutt’altro che circoscritto a casi isolati.
Nell’analizzare le diverse segnalazioni che arrivano dal territorio, ne segnaliamo la più riscontrata, come nel suo caso, ovvero l’applicazione del requisito di riconoscimento dello stato di disoccupazione, indispensabile per poter anticipare il pensionamento a 63 anni.
La norma stabilisce che possono fare domanda coloro che risultino in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 della legge 604/1966) e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi.
La traduzione di Inps, fino a poco fa, è stata che, anche un solo giorno di rioccupazione, retribuito con voucher, successivo a tale periodo, fa perdere il diritto all’indennità Ape sociale.
Ma Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con una nota diffusa il 13 ottobre 2017, ha chiarito che, per fruire del beneficio della riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e alla indennità di APE sociale, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello stato di disoccupazione, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano state riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.
Pertanto, l’INPS, con il messaggio 4195/2017 del 25 ottobre ultimo scorso, informa che si procederà al riesame d’ufficio di tutte quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai sei mesi.
30 Ottobre 2017 · Gennaro Andele