DOMANDA
Salve, nel corso del 2026 INPS mi ha formalizzato la cifra del mio TFS da corrispondere parte nel 2027 come di legge pari ad euro 45 mila ed il resto nel 2028. Con questa documentazione pervenuta da INPS mi sono recato presso una Banca che risulta tra quelle che hanno concordato con INPS la possibilità di anticipare in toto la cifra al pensionato titolare del diritto con un tasso agevolato. La funzionaria però, riscontrato che il sottoscritto ha una ‘sofferenza’ risultante nei sistemi da lei (correttamente o non correttamente consultati per tracciare il mio profilo dí cliente) ha ‘congelato’ la pratica asserendo di non poter (o non saper come) proseguire in mancanza di una definizione della ‘sofferenza’ o di avere conoscenza se INPS ha già o no ricevuto dall’Istituto di recupero del credito che mi ha fatto decreto ingiuntivo richiesta di pignoramento del V^ del TFS che la legge permette al creditore procedente. Premesso che da quando sono in pensione sul mio cedolino non c’è stata alcuna trattenuta imputabile all’azione del creditore e che sto aspettando una risposta da INPS su una eventuale richiesta di ciò, chiedo se è lecito il comportamento della banca e della funzionaria che, a mio avviso, dovrebbe comunque istruire la pratica con INPS: sarà, a mio parere, poi INPS a liquidare il TFS con o senza la trattenuta del V^ se effettivamente fosse pervenuta all’Istituto di previdenza.
Dato che ho intenzione di sollecitare il compimento della richiesta, se ed a quali articoli di legge o accordi tra INPS e Banche convenzionate mi posso appellare?
RISPOSTA
L’anticipo del TFS erogato tramite banca è a tutti gli effetti un finanziamento privato, il che significa che l’istituto di credito applica le normali regole di valutazione del rischio (merito creditizio) prima di concedere la somma (decreto legge 4/2019 e Accordo Quadro ABI-INPS). In altre parole, se il richiedente ha segnalazioni per sofferenze in CRIF o nella Centrale Rischi di Banca d’Italia, la banca ha la facoltà di congelare o rifiutare la pratica, poiché teme che il capitale anticipato possa essere intercettato o che la garanzia non sia sufficiente a coprire il rischio di insolvenza complessivo del cliente.